Operazione Poseidone. I chiarimenti riguardano i controlli effettuati dall'Inps sulle posizioni contributive dei professionisti, nell'ambito dell'operazione Poseidone con l'invio, nel mese di giugno 2011, delle lettere di invito al pagamento di contributi alla gestione separata Inps. L'operazione ha riguardato i soggetti che hanno dichiarato redditi professionali nel quadro RE del modello Unico/Pf 2006 (periodo d'imposta 2005), provenienti da attività denunciate con codici Ateco 47111 (studi legali), 7420E-7420F-7420.2 (studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata), 74.12.A (commercialisti), 74.12.B (ragionieri), 85.14.2 (attività paramediche). L'Inps chiedeva il pagamento degli arretrati perché, sul quel reddito, andavano pagati i contributi alla gestione separata in quanto non coperti da altra contribuzione.
La seconda manovra 2011. Intanto che l'Inps procedeva negli accertamenti, la seconda manovra 2011 innova profondamente il quadro normativo sull'obbligo contributivo dei professionisti nei riguardi della gestione separata. Il dl n. 98/2011 precisa che i professionisti-pensionati, che continuano a svolgere attività sono tenuti alla contribuzione presso la stessa cassa di appartenenza. Pertanto, impone alle casse di provvedere a disciplinare quest'obbligo entro sei mesi; e dal 6 gennaio (da quando, cioè, è scaduto il termine) la cassa che non ha provveduto è automaticamente assoggettata a un regime di contribuzione, a carico professionisti-pensionati, di misura pari al 50% di quella ordinaria degli iscritti. Con questa norma d'interpretazione autentica, inoltre, risulta delimitato anche l'ambito di competenza della gestione separata da una parte e delle forme assicurative private e privatizzata, cioè le casse, dall'altra. Secondo l'Inps, questa delimitazione di competenza determina l'automatico obbligo di contribuzione alla gestione separata qualora la cassa contempli, a favore del professionista, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo oppure di opzione d'iscrizione. In altre parole, secondo l'Inps, la contribuzione alla gestione separata è obbligatoria dal momento in cui non è dovuta alla cassa.
Quando è prevista l'opzione. Che cosa succede se la cassa prevede per il professionista la libertà di iscriversi o meno? Secondo l'Inps, la mancata iscrizione alla cassa non basta, da sola, a far scattare l'obbligo contributivo alla gestione separata: occorre che il professionista manifesti l'opzione. Infatti, spiega l'Inps, poiché l'obbligo di contribuzione è strettamente legato alla volontà del professionista, quest'ultimo può esplicitare ora per allora la sua scelta, chiedendo alla cassa di poter versare la contribuzione omessa. Allora il professionista è di fronte a un bivio: può optare per non iscriversi alla cassa ma in tal caso è tenuto a pagare i contributi alla gestione separata Inps (vale, dunque, l'accertamento); altrimenti, può decidere di pagare i contributi alla cassa e in tal caso è esonerato dalla contribuzione alla gestione separata (l'accertamento è annullato). Nell'uno o nell'altro caso, il professionista non scampa ai contributi. In questo secondo caso, però, per annullare l'accertamento ed evitare di pagare i contributi alla gestione separata, il professionista deve versare gli arretrati alla cassa. Ai fini pratici, infatti, l'Inps non si accontenta della scelta manifestata dal professionista: esige di vedere copia dei versamenti contributivi alla cassa. Pertanto, l'accertamento può essere annullato previa acquisizione di copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo; di una copia del provvedimento della cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi per l'anno di riferimento dell'accertamento; o di una copia della delibera di riscatto.
Controlli incrociati. Infine, l'Inps comunica che i dati relativi ai soggetti il cui accertamento sia stato annullato perché il professionista ha comunicato di pagare i contributi alla propria cassa saranno inviati a tutte le casse di previdenza interessate (forense, commercialisti, ragionieri, ingegneri e architetti, Enpapi). Non sono da escludere, evidentemente, i successivi controlli incrociati da parte delle casse.