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Casse fuori dall'elenco Istat

del 13/01/2012
di: di Ignazio Marino
Casse fuori dall'elenco Istat
Casse con le mani libere. Alle gestioni previdenziali dei professionisti, infatti, è riconosciuta un'autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria. E pertanto lo stato deve cancellare questi enti dall'elenco delle amministrazioni pubbliche stilato ogni anno dall'Istat. E' questo in sintesi il contenuto della sentenza 224/2012 del Tar Lazio depositata il 10 gennaio che fa chiarezza su una vicenda che da tempo complica non poco la vita agli enti. Visto che, ad ogni manovra economica, sono stati chiamati in causa e messi a dieta pur non partecipando in alcun modo alla formazione del bilancio dello stato. Con il blocco degli stipendi dei dipendenti e con la limitazione delle spese di gestione.

Le motivazioni del giudice amministrativo. Nell'accogliere il ricorso dell'Adepp (l'associazione che rappresenta il comparto) e delle altre casse per l'annullamento del citato elenco (nei limiti dell'interesse dei ricorrenti) redatto ai sensi della legge 196/09, il Tar del Lazio spiega che «la scelta del legislatore nazionale è stata quella di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell'individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate. E ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo». Di conseguenza, nella compilazione del contestato elenco «l'Istat ha ricompreso le “unità istituzionali” che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento Ue n. 2223/96-SEC95». In realtà, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un'amministrazione pubblica esercita il controllo su un'unità istituzionale, è che essa sia in grado di «influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe». Per i giudici amministrativi, invece, «è indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l'art. 1, comma 1, dlgs 30 giugno 1994, n. 509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono solo “vigilati” dai ministeri competenti. Ed è di palese evidenza che la “vigilanza” sulla loro attività è nozione del tutto diversa dal “controllo” richiesto dal normatore comunitario». Resta ora da capire se il governo ricorrerà in appello al Consiglio di stato.

Gli effetti dell'elenco. Per via della contemplazione delle casse nel citato elenco, le manovre Tremonti del 2010 e del 2011 hanno già bloccato il trattamento economico del personale dipendente delle Casse, nonché la riduzione degli stipendi del 5/10% per valori superiori a 90/150 mila euro, fino al 31/12/2014. Ma non solo. Ogni anno, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, il ministro dell'economia e delle finanze, potrà disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici. Norme oggi rimesse in discussione.

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