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L'esclusiva sui carburanti varia in base ai proprietari

del 13/01/2012
di: di Guido Affabris
L'esclusiva sui carburanti varia in base ai proprietari
Sulla liberalizzazione della distribuzione dei carburanti il governo «aggiusta il tiro». Stando alle ultime bozze in circolazione del decreto sulle liberalizzazioni, la libertà assoluta per i gestori di rifornirsi di carburante presso qualsiasi produttore o rivenditore anche sugli impianti gestiti in comodato, e dunque di titolarità delle compagnie petrolifere, verrebbe «temperata» da una doppia opzione, in relazione alla proprietà degli impianti medesimi. In particolare, i gestori che siano anche titolari degli impianti, ossia i cosiddetti «retisti», potrebbero rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore: eventuali clausole facenti riferimento a forme di esclusiva inserite nei nuovi contratti sarebbero considerate nulle di diritto; con riferimento ai contratti in essere all'entrata in vigore del provvedimento, verrebbe consentito al gestore di avvalersi della libertà di approvvigionamento presso qualsiasi fornitore, ma nella misura (massima) del cinquanta per cento di quanto erogato nell'anno precedente; per quanto riguarda condizioni economiche ed uso del marchio, le parti potrebbero procedere ad una rinegoziazione di quanto precedentemente concordato. I gestori che, invece, non siano titolari dell'impianto, gestendolo nella forma della cessione gratuita o comodato d'uso (unica attualmente ammessa per una gestione da parte di chi non è titolare, a norma del dlgs n. 32/98) avrebbero facoltà di fornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore per una percentuale non inferiore al venti per cento del proprio fabbisogno o di quanto erogato nel precedente anno, secondo modalità contrattuali, anche diverse dal comodato, definite entro il 1° luglio 2012 ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 57/2001, dunque secondo i termini previsti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori. In ogni caso, già dall'entrata in vigore del decreto legge, i gestori non proprietari di impianto avrebbero facoltà di approvvigionarsi sul libero mercato nella percentuale di almeno il venti per cento del fabbisogno o dell'erogato dell'anno precedente (a prescindere da quanto previsto dai contratti in essere, facenti riferimento alla clausola dell'esclusiva nella fornitura). Altra modifica intervenuta sul testo della bozza di decreto legge concerne gli impianti automatizzati (o ghost). La norma dell'art. 28, comma 7, del dl n. 98/2011, come è noto, prevedeva che «non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti». La versione risultante dalle modifiche eliminerebbe completamente la condizione della presenza necessaria sull'impianto del gestore o di suoi dipendenti. Ne risulterebbe comunque il divieto di porre alcun vincolo alla possibilità che il cliente si serva da sé presso distributori automatizzati con pagamento anticipato durante le ore di apertura dell'impianto con presenza di personale alle pompe: un'ipotesi che appare completamente diversa da quanto auspicato dall'Antitrust, che richiedeva l'eliminazione di limitazioni all'apertura di impianti completamente automatizzati.
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