E intanto le fiduciarie made in Italy hanno inviato una serie di quesiti all'Agenzia delle entrate sui nodi ancora non sciolti della nuova normativa. In particolare alle fiduciarie sta a cuore comprendere il trattamento quando il valore delle attività finanziarie già oggetto di scudo è pari a zero o negativo, e se l'imposta straordinaria deve applicarsi esclusivamente ai prelievi e alle dismissioni intervenuti nel corso del 2011 cioè tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011.
Dunque in queste settimane è super lavoro nonché corsa contro il tempo negli studi professionali. Intanto bisogna riaprire gli archivi. Dapprima, infatti, andrà fatto l'elenco dei clienti che si sono avvalsi dello scudo fiscale tra il 2001 e il 2010 presentando la relativa dichiarazione riservata. Da tale elenco andranno esclusi i clienti che hanno scudato attività non finanziarie. Nel caso di chi ha presentato una sola dichiarazione riservata mista con attività finanziarie e non la banca e la fiduciaria dovranno quindi preoccuparsi di calcolare l'imposta speciale dovuti sugli scudi solo sulle attività finanziarie. Per farlo sarà necessario recuperare la dichiarazione riservata che, soprattutto nel caso degli scudi del 2001-2003, andrà recuperata negli archivi con ulteriore aggravio di tempo. Occorrerà poi verificare quali e quanti di quelli indicati nell' elenco sono ancora clienti della banca o della fiduciaria e quali e quanti hanno ancora un rapporto secretato. Anche in questo caso si tratterà di capire come andranno considerati non più secretati i rapporti: in assenza di chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate (previsti dallo stesso articolo 19 del decreto Monti) c'è il rischio di tassare con l'imposta speciale rapporti che non sono più scudati. Tra gli adempimenti che rischiano di portare via molto tempo oltre che determinare costi non irrilevanti vi è quello di dare comunicazione scritta a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione riservata. Non appaiono, infatti, altrettanto efficaci, soprattutto sul piano probatorio, iniziative comunicative diverse quali la pubblicazione di annunci sui giornali o simili.
La tassa sull'anonimato è arrivata nella manovra Monti con un emendamento è stata infatti introdotta un'imposta di bollo speciale annuale, pari al 4 per mille, da applicarsi stabilmente ai suddetti valori. La misura prevede, esclusivamente per i periodi 2012 e 2013, un'imposta fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille (1%) e del 13,5 per mille (1,35%). La norma chiarisce che gli intermediari provvedono, entro il 16 febbraio di ciascun anno, ad effettuare il versamento di tale imposta commisurandolo al valore delle attività che ancora risultano segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Se la scelta è quella di non pagare l'intermediari ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate il nominativo di chi ha presentato la dichiarazione riservata. Per queste ragioni secondo alcuni esperti la tassa sull'anonimato ha un senso fin quando operano i termini per l'accertamento fiscale e considerato tutti gli anni che ricadono nell'ambito della disposizione sarebbe una gabella da versare entro il 2019.
