Insomma il massimo consesso di Piazza Cavour ha sciolto il contrasto di giurisprudenza interpretando in modo estensivo l'articolo 172 del codice di procedura penale. Insomma, ad avviso del collegio di legittimità, «la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza». Non basta. «Nei casi in cui, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente». E infine, «tale situazione non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termine, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio dei secondo».
Il caso riguarda un sessantenne di Roma accusato di truffa aggravata e tentata estorsione. Per questo il tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'appello, aveva condannato l'imputato a quattro anni di reclusione e 1.500 euro di multa. L'uomo ha impugnato la decisione in Cassazione calcolando la decorrenza del termine a partire dal giorno successivo a quello in cui cadeva l'ultimo giorno utile per depositare la sentenza (un lunedì). La questione è approdata sul tavolo delle sezioni unite che, dopo aver composto il contrasto di giurisprudenza, hanno dichiarato ammissibile il gravame.