
Cosa dice la norma
La detrazione dell'Iva sui costi dei veicoli stradali a motore è regolata, in deroga ai principi generali, dalle disposizioni dell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del dpr 633/72. Trattandosi di beni oggettivamente utilizzabili, oltre che per fini aziendali, anche per scopi privati, le suddette disposizioni prevedono, in considerazione delle difficoltà di stabilire la misura dell'uno e dell'altro impiego del mezzo, la forfetizzazione della detrazione dell'Iva nella misura del 40%. Il contribuente che accetta questa percentuale è così sollevato dall'onere di provare analiticamente l'utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività.
La norma, però, si applica nel caso dei veicoli che non sono utilizzati «esclusivamente» nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. È fatto salvo, in tal modo, in ottemperanza alla normativa comunitaria, il diritto alla detrazione integrale dell'imposta nel caso in cui il veicolo sia invece utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività economica; ovviamente, in tal caso spetta all'interessato dare al fisco la non facile prova della circostanza dell'utilizzazione esclusivamente aziendale del mezzo.
Se dunque il veicolo è utilizzato in modo promiscuo, sia per l'attività che per scopi estranei, la misura della detrazione è predeterminata dalla legge nella misura fissa del 40% (salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio, che sono invece ammessi a quantificare la detrazione in misura diversa, naturalmente anche in questo caso con l'onere della prova).
La controprova sul campo
Come accennato, assolvere l'onere probatorio, per il contribuente che intendesse fare valere il diritto alla detrazione integrale, non è affatto semplice, occorrendo predisporre un'adeguata documentazione giustificativa sul carattere esclusivamente aziendale di tutti i chilometri percorsi dal veicolo. Missione che, in gran parte dei casi, è molto difficile, se non impossibile. In ogni caso, a prescindere dalla valutazione della documentazione giustificativa posta in essere dal contribuente a supporto della detrazione integrale, un controllo «sul campo» come quello della vigilia di capodanno a Cortina consegna nelle mani del fisco una controprova formidabile per contestare l'operato del contribuente. Una semplice «gita privata» con l'auto della società, infatti, è sufficiente ad impedire che si realizzi l'utilizzo esclusivamente aziendale del veicolo, presupposto indispensabile per poter detrarre per intero l'Iva sui costi di acquisto e di impiego del mezzo; a meno che, naturalmente, l'interessato non sia in grado di dare una giustificazione aziendale della presenza del veicolo in quelle circostanze di luogo e tempo. E quella controprova, diversamente da quanto si è detto in questi giorni, il fisco non potrebbe acquisirla con un controllo «a tavolino».