Inoltre, per il futuro, l'articolo 1 sopprime la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente termine ordinario di 10 giorni per la costituzione in giudizio dell'opponente.
Il caso è il seguente. Un creditore (ad esempio il fornitore) tenta di recuperare (ad esempio da un'impresa) il prezzo della merce fornita e ottiene al tribunale un decreto ingiuntivo; ma il cliente, contestando vizi della merce, si oppone al decreto. Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo occorre fissare la data di udienza del giudizio di opposizione, rispettando i termini di comparizione e l'avvocato dell'impresa cliente doveva depositare gli atti in tribunale per avviare la causa (e cioè deve costituirsi in giudizio). Prima della sentenza del 2010 l'orientamento era il seguente: se l'opponente indicava una udienza rispettando il termine ordinario (90 giorni) poteva costituirsi (depositare gli atti) entro 10 giorni dalla notifica dell'opposizione; se, invece, per l'udienza si indicava un termine inferiore (avvalendosi del dimezzamento di cui al citato articolo 645), allora il deposito degli atti in tribunale doveva avvenire entro 5 giorni. Si deve precisare che il mancato deposito degli atti (più precisamente la mancata iscrizione a ruolo) implica che il decreto diventi definitivo e, quindi, il debito va pagato, senza possibilità di contestare la fornitura. Le cose sono cambiate con la citata sentenza n. 19246/2010, per cui i termini di costituzione sono stati considerati sempre automaticamente ridotti a cinque giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato in concreto. Quindi, anche nel caso di fissazione dell'udienza rispettando il termine di 90 giorni, l'opponente, per la Cassazione, doveva iscrivere la causa entro 5 giorni.
Sulla base della sentenza tutte le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione erano da considerarsi tardive e il nuovo orientamento delle sezioni unite ha rischiato di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell'opponente non sia avvenuta nel termine dimezzato di 5 giorni.
In effetti questo è effettivamente successo in alcuni casi, anche se nella maggior parte dei processi pendenti si è trovato un rattoppo: ad esempio rimessione in termini delle parti anche d'ufficio oppure applicazione del principio per cui la sentenza del 2010 si applica solo ai processi instaurati successivamente. La legge 218 evita definitivamente qualunque effetto negativo per il futuro e anche sui procedimenti in corso, prevedendo termini di comparizione ordinari (90 giorni) e quindi stabilendo che la iscrizione del giudizio può sempre avvenire entro i dieci giorni.
