Si vedano ai fini degli intrecci tra irrinunciabilità alla riscossione dell'Iva e del raddoppio dei termini di accertamento la sentenza della Corte di giustizia Ue di cui alla causa C-132/06, le sentenze n. 20068 e n. 20069 del 2009 della Suprema corte e la sentenza n. 247 del luglio 2011 della Corte costituzionale. La Corte di giustizia ha sancito che nessuno stato membro può sottrarsi su base unilaterale all'obbligo di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto le categorie di operazioni a detti fini rilevanti nonché alla sottesa attività di accertamento di dette operazioni imponibili. L'Iva è un qualcosa di irrinunciabile su base unilaterale da parte degli stati membri. L'effetto di detto rilevante passaggio è equivalso al dire: il vostro scudo è purtroppo per voi permeabile all'Iva.
Invero lo scudo fiscale non può essere opposto in sede di accertamento tributario ai fini di violazioni della normativa regolatrice dell'imposta sul valore aggiunto. In aggiunta, si rende applicabile il raddoppio dei termini di accertamento nei casi previsti per effetto dell'art. 37 di cui al decreto legge Visco Bersani del 2006, che recava modifiche agli artt. 43 del dpr n. 600/73 e 57 del dpr n. 633/72, consentendo all'amministrazione finanziaria di emettere avvisi di accertamento in un tempo doppio rispetto a quello ordinario nel caso in cui, durante la propria attività di verifica, gli stessi uffici avessero riscontrato la rilevanza penale di talune fattispecie di cui al dlgs n. 74 del 2000. Ai sensi dell'art. 37, comma 26, del citato dl n. 223/06, «le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 sono state applicabili a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto in discorso (4 luglio 2006) erano ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del dpr 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633». Va da sé che l'anonimato non equivale a porsi fuori dal problema dell'Iva che permane insanabile ove sussistente con riferimento ai redditi (d'impresa e di lavoro autonomo) per i periodi ancora accertabili, da cui hanno originato le attività finanziarie.
Il beneficio dell'anonimato consiste quindi sostanzialmente nell'assenza di segnalazione da parte degli intermediari finanziari, che scatterà invece obbligatoriamente, secondo il disposto dell'art. 19, comma 8 della manovra Monti, con riferimento ai contribuenti che non avranno provveduto a fornire la provvista necessaria per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie segretate, così ponendosi sotto i riflettori del fisco. Terrà invece lo scudo con riferimento all'esclusione del raddoppio dei termini di accertamento disposto dal dl 194/09, per le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali, in quanto le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del dl167/90 sono state sanate mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva. In aggiunta non si rende applicabile per chi ha scudato la presunzione legale relativa secondo la quale le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali sono considerate prodotte mediante redditi sottratti a imposizione in Italia.
