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Regole difficili per i frontalieri

Regole difficili per i frontalieri: gli immobili e le attività finanziarie detenute nel paese dove si presta l'attività lavorativa sconterebbero la tassazione pur essendo esonerate da segnalazione nel quadro RW. Un intreccio di norme che, di fatto, andrà sciolto dall'amministrazione finanziaria che dovrà far combaciare regole differenti nell'ambito di quella che è sempre di più una confusione normativa sul punto. È questo è il risultato che emerge dalla lettura della disposizione introdotta dall'articolo 38 del decreto legge n. 78 del 2010 e quanto previsto dalla manovra Monti in materia di tassazione dei beni all'estero.

Gli esoneri dal monitoraggio previsti dalla norma del 2010. Per mitigare gli obblighi relativi alla compilazione del quadro RW, il legislatore del 2010 disciplinò delle ipotesi molto stringenti di esonero dal monitoraggio fiscale legate, nella sostanza, al mantenimento per legge della residenza in Italia ovvero all'ipotesi in cui l'attività lavorativa venisse prestata in uno stato limitrofo all'Italia. L'articolo 38, comma 13 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede infatti che gli obblighi previsti dall'articolo 4 della legge sul monitoraggio fiscale non devono essere assolti:

- dalle persone fisiche residenti in Italia che lavorano all'estero in virtù di un obbligo di servizio fintanto che l'attività lavorativa viene svolta appunto all'estero;

- dai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese ove viene svolta l'attività lavorativa.

Soprattutto in relazione a questa seconda ipotesi di esonero, operante dal periodo di imposta 2009, il legislatore aveva voluto, correttamente, semplificare gli adempimenti nei confronti di chi frontaliero o comunque lavoratore all'estero, ha acquisito beni od investimenti nello stato dove lavora partendo dal presupposto che la ricchezza investita nell'altro stato derivasse dall'attività lavorativa. Il principio è del tutto condivisibile, posto che si tratta, nella maggior parte dei casi, di redditi investiti che hanno scontato le imposte all'estero e che vengono assoggettati a tassazione anche in Italia consentendo il recupero della imposizione estera mediante il meccanismo del credito di imposta. In altri termini, dunque, questi soggetti non erano tenuti alla compilazione del quadro RW.

Le previsioni della manovra Monti. La legge n. 214 del 2011, introduce come noto già dal periodo di imposta 2011 un prelievo a titolo di imposta patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero senza effettuare alcun tipo di distinzione. È evidente che l'intervento normativo, come più volte osservato, strettamente mirato a conseguire gettito pone dei complessi problemi di coordinamento con le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale sia per quanto concerne gli adempimenti procedurali sia con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle diverse disposizioni normative. Il caso dei frontalieri o comunque quello dei lavoratori che svolgono l'attività in uno stato limitrofo all'Italia (per esempio la Francia), è lampante. Alla luce di queste disposizioni, nel caso in cui il lavoratore abbia un conto corrente all'estero sul quale affluiscono le retribuzioni si troverebbe nella posizione:

- di non dover compilare il quadro RW in quanto opera la norma che lo esonera da tale adempimento;

- di dover corrispondere comunque la nuova imposta introdotta dalla manovra Monti in quanto, nel modello Unico 2012, dovrà pur essere evidenziata la base imponibile sulla quale applicare il prelievo introdotto dalla legge n. 214 del 2011.

Anche in termini di predisposizione della modulistica per il periodo di imposta 2011 dovrà essere fatta una scelta: mantenere il quadro RW facendo assumere a tale quadro rilevanza reddituale sinora non prevista ovvero predisporre un quadro o un prospetto ad hoc per la liquidazione della nuova imposta sui beni esteri.

Dalla formulazione letterale delle due disposizioni emergerebbe comunque un esonero ai fini del monitoraggio fiscale e un assoggettamento a tassazione delle disponibilità estere posto che la manovra Monti non appare disporre eccezioni di nessun tipo. È evidente come, laddove non dovesse intervenire in via interpretativa l'amministrazione finanziaria, il settore dei beni all'estero vedrebbe moltiplicarsi gli adempimenti nonché le sanzioni in caso di dimenticanza commessa da parte del contribuente in sede di redazione del modello Unico. Posto che tale soluzione potrebbe essere condivisa o meno, appare necessario rivisitare però il generale meccanismo sanzionatorio su tali aspetti che rischia, ancor più di quanto lo sia oggi, un meccanismo eccessivamente penalizzante. Ipotizzando, per esempio, la possibilità di integrare le dichiarazioni già presentate senza che scattino le sanzioni proporzionali previste per la mancata compilazione del quadro RW anche per il ritardo di un giorno nella presentazione del predetto modulo.

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