Queste le conclusioni cui può giungersi analizzando il nuovo articolo 10 del dl 201/11 convertito in legge 214/2011 e la «sopravvivenza» (almeno al momento) del comma 36 vicies ter del dl 138/11. La prima disposizione, che necessita dei relativi provvedimenti attuativi, prevede a favore delle persone fisiche con partita Iva e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir (in sostanza sono esclusi i soggetti Ires), l'introduzione di particolari agevolazioni amministrative e semplificazioni, al rispetto di una duplice precisa condizione:
Lo scopo della norma è abbastanza chiaro essendo la stessa rivolta ad avere delle informazioni complete in ordine all'attività svolta. In pratica si assiste all'introduzione di un elenco clienti/fornitori completo e rivolto anche ai privati (sulla falsariga dell'attuale spesometro) e inoltre senza limitazioni di sorta ancorate all'ammontare delle operazioni effettuate. Tutto, deve essere comunicato all'amministrazione finanziaria, unitamente alla creazione di un conto corrente dedicato. Peraltro, considerata la previsione di una sanzione da 1.500 euro a 4 mila euro per coloro che non adottano la trasparenza con il fisco, può dirsi che, nella sostanza, i predetti adempimenti sono obbligatori: da un lato, infatti, vi è una sanzione salata e dall'altro è lecito presumere che sia concreto il rischio di una selezione per ulteriori controlli nei confronti di coloro che rimarranno «non trasparenti».
Il fine è dunque quello di «monitorare» le entrate e le uscite finanziarie collegate alle operazioni effettuate. Pur dovendo attendere le disposizioni attuative, possono comunque intuirsi quali saranno le problematiche principali di una simile disposizione, soprattutto per quanto concerne il raccordo tra le notizie «finanziarie» e gli elementi negativi di reddito che prescindono dalla documentazione di terzi, come nel caso dell'imputazione degli ammortamenti o del recupero della quota deducibile di un costo pluriennale. Senza tacere del problema delle operazioni effettuate in contanti nel rispetto del limite di 1.000 euro: in tale direzione, infatti, è evidente che potrebbero esservi delle problematiche nel raccordare un introito (ad esempio, l'incasso in contanti di 500 euro), con diverse uscite (si pensi a tre fatture per complessive 730 euro) e un prelievo di 300 euro.
In «attivo» di una ipotetica cassa, infatti, vi sarebbero 800 euro, mentre in passivo 730 con un saldo di 70 che residuano «a futuro utilizzo». Come tutto questo potrà essere riallineato e ritenuto giustificato documentalmente, soprattutto nel caso delle contabilità semplificate, sarà tutto da scoprire.
La norma, comunque, non richiede la completa tracciabilità delle operazioni effettuate e l'inutilizzabilità del contante. Le condizioni previste sono solo quelle del comma 2 e dunque il contante, nei limiti legislativamente previsti, può essere utilizzato, senza alcun effetto negativo in ordine al riconoscimento del regime premiale previsto in termini di semplificazioni amministrative e fiscali.
Solo se il contribuente vuole ottenere la riduzione (più teorica che davvero realizzabile) della riduzione alla metà delle sanzioni applicabili in caso di controllo, allora deve rispettare il dettato dell'articolo 2, comma 36 vicies ter, del dl 138/11 e dunque procedere alle operazioni riguardante l'attività svolta utilizzando mezzi di pagamento diversi dal contante (assegni, carte di credito, prepagate, bancomat, bonifici ecc.).
È comunque il caso di ricordare che tale norma, peraltro rivolta a tutti coloro che hanno un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (dunque inclusi i soggetti Ires), è praticamente irrealizzabile: oltre a dover considerare che ogni pagamento, anche irrisorio, dovrebbe avvenire con modalità tracciate (si pensi anche al costo di un caffè pagato col bancomat), si pone forte il problema della tipologia di recupero impositivo effettuato.
Dato che la riduzione delle sanzioni opera in caso di accertamento di maggiori imposte connesse sia all'omessa dichiarazione che all'infedele dichiarazione, solo se in simili occasioni il fisco dovesse effettuare il recupero di componenti reddituali comunque tracciati si potrà ottenere la riduzione delle sanzioni applicabili (ad esempio nel caso di contestazione dell'errata determinazione degli ammortamenti o di costi non inerenti). Se invece dovesse registrarsi una contestazione degli importi introitati, la stessa quasi sicuramente sarebbe fondata sulla presunzione di incasso a nero, con relativa non tracciabilità degli stessi e inapplicabilità della riduzione delle sanzioni prevista dal citato comma 36 vicies ter (salva l'improbabile ipotesi di un contribuente che abbia introitato importi a nero con modalità tracciata).
Di contro, nel caso del rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 10 del dl 201/11, anche in caso di accertamento le semplificazioni ivi previste non subiscono mutamenti, ferma restando però l'applicazione piena delle sanzioni se non si è in presenza di movimentazioni completamente effettuate con modalità diverse dal contante.
