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Decreti ingiuntivi con registro fisso

del 04/01/2012
di: di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Decreti ingiuntivi con registro fisso
Il decreto ingiuntivo emesso su richiesta degli istituti di credito per operazioni di finanziamento sconta l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Secondo il principio dell'alternatività tra Iva e Registro, queste operazioni, infatti, (sia pure esenti da Iva articolo 10 dpr n. 633/72)sono comunque ricomprese nell'ambito applicativo di questo tributo; è inoltre evidente che, anche gli interessi siano attratti nell'orbita del regime applicato alla sorte capitale. Sono le interessanti conclusioni cui giunge la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 728/14/11 depositata in segreteria il 16 novembre scorso.

I giudici regionali capitolini, capovolgendo la decisione dei colleghi della provinciale di Roma che avevano rigettato il ricorso proposto da Unicredit Spa, stabiliscono, nero su bianco, che i decreti ingiuntivi emessi dagli istituti di credito per operazioni di finanziamento, in quanto operazioni attratte dall'Iva, scontano sempre il registro in misura fissa.

Si ritiene particolarmente interessante la precisazione che «ai fini dell'alternatività tra i due tributi, non sia rilevante il materiale assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto»; il collegio, infatti dispone testualmente che «sono tutte operazioni soggette a Iva, quelle che rientrano nel campo applicativo del tributo, e come tali sono assoggettate agli adempimenti contabili previsti dal citato dpr n. 633/72, anche se esenti o non imponibili». Ne consegue quindi, che anche le operazioni esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10 del dpr n. 633/72 seguono comunque le regole applicative dell'imposta sul valore aggiunto e, quindi, anche per tali operazioni l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (Risoluzione ministeriale Dir. Reg. Veneto n. 55316 del 7 marzo 2001).

Anche l'ulteriore precisazione dei giudici regionali, quella relativa al medesimo regime applicabile al capitale e agli interessi, appare degna di attenzione; il collegio aggiunge infatti che «costituendo la restituzione del capitale con gli interessi un unicum non suscettibile di distinzioni» anche gli interessi sono relativi a operazioni di finanziamento, e come tali (in conformità alla previsione della seconda nota in calce all'articolo 8 della Tariffa allegata al dpr n. 131/86 che prevede che i decreti ingiuntivi… non sono di natura moratoria) devono essere sottoposti al medesimo regime fiscale del capitale mutuato.

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