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Verbali regolari con lo specialista

del 04/01/2012
di: di Stefano Manzelli
Verbali regolari con lo specialista
La presenza di un tecnico in affiancamento alla polizia municipale costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell'autovelox. E queste considerazioni valgono anche per l'espletamento delle altre operazioni come lo sviluppo e la stampa dei rilievi fotografici. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 29388 del 28 dicembre 2011. Un automobilista ha proposto ricorso contro una multa accertata dai vigili con il sistema autovelox preso a noleggio evidenziando l'ingerenza eccessiva dei privati nella gestione del procedimento sanzionatorio. Il giudice di pace ha accolto le censure mettendo in risalto che il controllo stradale è stato effettuato senza garanzie di legalità e obiettività, in mancanza di revisione periodica dei sistemi elettronici. La Corte di cassazione ha bocciato questa interpretazione. L'assistenza tecnica dell'operatore privato, specifica la sentenza, limitata all'installazione e all'impostazione dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull'attività di accertamento poi direttamente svolta da quest'ultimo e, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. In buona sostanza il supporto tecnico fornito dagli ausiliari privati «nelle fasi di impostazione e installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell'accertamento stesso». Ma le stesse considerazioni, prosegue il collegio, valgono anche per la delega al compimento delle attività puramente tecniche di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici. Gli ausiliari privati in questo caso non hanno possibilità di effettuare alcuna valutazione discrezionale e la successiva trasmissione dei rilievi ai vigili costituisce attività puramente materiale non interferente con lo svolgimento degli obblighi istituzionali. Circa la questione della mancata taratura gli Ermellini confermato i recenti orientamenti finalizzati a escludere il controllo elettronico della velocità dei veicoli dal campo di applicazione della legge n. 73/1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura. La materia stradale è infatti estranea alle questioni metrologiche.

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