
L'asticella sul contante è stata, ulteriormente, abbassata dall'articolo 12 della legge 214/11 per l'aspetto relativo alle transazioni in contanti, oltre quella cifra solo pagamenti tracciati. Ma la norma non interviene sulla possibilità di prelievo e versamento che è libera da tali vincoli. Al massimo lo sportellista, se riscontra profili di sospetto, ai fini della normativa antiriciclaggio, può fare la comunicazione al ministero dell'economia che ora, sempre con la manovra Monti, dovrà girare la comunicazione anche all'Agenzia delle entrate. Di fronte ai dubbi, alle incertezze e forse di fronte al rapido succedersi di cambi repentini di regole (la soglia del contante era già stata abbassata con la manovra estiva, dl 138/2011)) nelle banche è passata la linea dell'intransigenza e dell'interpretazione oltre il fine normativo, tanto che è caduta nel vuoto la circolare di novembre del Mef, dove la direzione del tesoro, che si occupa di antiriciclaggio, guidata da Giuseppe Maresca, aveva provato a correre ai ripari fissando i confini di applicazione del limite al contante. Tutto inutile. In banca, se va bene, di fronte alla richiesta di prelievo (caso strano nessuna domanda particolare viene posta quando si tratta di operazioni di versamento) comunque ci si sente porre la domanda dallo sportellista per l'occasione sostituto di indagine fiscale: a cosa servono?
Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, nel periodo di Natale, è arrivata più di qualche comunicazione che evidenziava, come rilevanti ai fini antiriciclaggio, le richieste di prelevamento superiori ai 1.000 euro da parte di nonni che dovevano fare il regalo ai propri nipoti. In questo caso al ministero dell'economia non è rimasto altro che archiviare la vicenda. Più delicata la vicenda della titolare di una srl che commercia rottami, cliente da più di 50 anni della stessa banca che si è vista rifiutare o comunque ostacolare nella richiesta di prelevare somme intorno ai 7 mila euro. Per l'impresa tutto è registrato e contabilizzato e ai fornitori di materie prime viene rilasciata regolare ricevuta fiscale, solo che in questo ambito i pagamenti sono di piccolo importo ma per una molteplicità di fornitori. La titolare dell'impresa si è vista richiedere l'elenco dei fornitori che lei è tenuta a registrare e avere come formulario per la sua attività d'impresa, creandole dunque non pochi problemi anche a livelli di privacy. Il comportamento dello sportellista, in questo caso, fanno sapere dal Mef corrisponde all'indicazione di analisi ai fini antiriciclaggio, di comportamenti che possano avere una qualche rilevanza di anomalia. Il problema è fin dove si può spingere la banca e anche le poste. È lecito chiedere a cosa servono ma risulta eccessivo arrivare a chiedere l'esibizione di documentazione contabile e già registrata per altri fini. E soprattutto anche se per la banca il comportamento risulta anomalo non si può negare l'operazione. In caso si potrà fare la comunicazione al Mef o addirittura la segnalazione di operazione sospetta.
La circolare del ministero dell'economia. I problemi si erano già presentati con la manovra estiva e l'abbassamento della soglia del contante dai 5 mila ai 2.500 euro. Primi intoppi allo sportello per i clienti che hanno iniziato a subire il terzo grado tanto che il 16 novembre il Mef ha pubblicato sul proprio sito la circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio (si veda ItaliaOggi del 16/11/2011) ribadendo che «le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione» continua la circolare, «è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante». E, nella maggior parte dei casi la solerzia preventiva delle banche si è risolta da parte del ministero in procedure di archiviazione. Ora però il corto circuito informativo che si è creato rischia di fare ancora più danni, considerato che le comunicazione dovranno essere inviate dal Mef anche all'Agenzia delle entrate e il rischio che le valutazioni possano essere diverse da parte dei due organismi è tutt'altro che fantascienza.