
Il nuovo step sul contenzioso previdenziale e assistenziale è stato introdotto dal decreto legge n. 98/2011 (manovra estiva) con l'introduzione dell'articolo 445-bis al codice di procedura civile. Il nuovo articolo prevede che l'interessato, per avere il riconoscimento dei propri diritti in tema d'invalidità civile, deve depositare presso la cancelleria del tribunale nel cui circondario risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice. L'istanza funge, inoltre, da atto interruttivo di prescrizione e vale per il rispetto dei termini di decadenza. Il nuovo atto è condizione di procedibilità; pertanto, se l'interessato fa causa senza aver preventivamente promosso l'accertamento o senza averne atteso la conclusione, il giudice rileva d'ufficio il vizio assegnando 15 giorni di tempo per presentare l'istanza di accertamento o per il suo completamento. Il giudice, presentata l'istanza di accertamento, la notifica all'Inps insieme al decreto che fissa l'udienza di comparizione.
All'udienza, il giudice nomina il consulente tecnico d'ufficio a cui conferisce incarico di espletare la visita medica. Espletata la visita, il consulente trasmette bozza di relazione alle parti nel termine stabilito dal giudice nell'ordinanza con cui, inoltre, fissa anche il termine entro cui le parti devono trasmettere al consulente le eventuali osservazioni.
Terminata la perizia, con decreto comunicato alle parti, il giudice fissa il termine perentorio non superiore a 30 giorni entro cui le stesse parti devono dichiarare, con atto scritto e depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico. In caso di contestazione, la parte dissenziente è tenuta a depositare presso la cancelleria del tribunale, entro il termine perentorio di 30 giorni, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, con specificazione, a pena di inammissibilità, dei motivi di contestazione. Invece, in assenza di contestazioni il giudice, salvo che non ritenga di rinnovare la perizia, con decreto fuori udienza omologa l'accertamento sanitario nei 30 giorni successivi.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti (nel caso l'Inps) i quali in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti per il riconoscimento della prestazione devono procedere alla liquidazione entro 120 giorni (dalla notifica).