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Accertamento con adesione senza la convocazione

del 31/12/2011
di: La Redazione
Accertamento con adesione senza la convocazione
Accertamento con adesione anche senza convocazione del contribuente. Linea dura della Cassazione sull'accertamento con adesione. Infatti è valida la cartella di pagamento, seguita all'istanza di accesso alla definizione presentata dal contribuente, anche nel caso in cui il fisco non lo abbia convocato.

Lo ha stabilito la sezione tributaria della Suprema corte che, con la sentenza numero 29127 del 28 dicembre ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La vicenda riguarda un contribuente di Palermo. All'uomo erano state notificate dall'ufficio delle imposte due cartelle esattoriali per Irpef, Irap e Iva.

Lui le aveva impugnate perché, aveva sostenuto la difesa, pur avendo aderito all'accertamento non era stato invitato a difendersi di fronte all'amministrazione finanziaria, in barba all'istanza presentata. La Ctp gli aveva dato torto. Poi le cose erano andate diversamente in secondo grado. Infatti, la Ctr di Messina aveva ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo «perché l'ufficio delle Entrate, - si legge in quelle motivazioni - in violazione di quanto disposto dall'articolo 6 del dlgs 218 del 1997, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire in seguito all'istanza di accertamento con adesione dal medesimo presentata». Contro la pronuncia di secondo grado l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione e questa volta lo ha vinto. Nel gravame il fisco ha denunciato un vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 6 del dlgs 218 del 1997, sostenendo che ctr avrebbe violato la norma in questo contenuta ritenendo che la mancata attivazione del contraddittorio determini l'illegittimità degli atti impositivi e della conseguente cartella di pagamento. Il Collegio di legittimità ha accolto la tesi dell'amministrazione finanziaria applicando un principio sancito dalle Sezioni unite per cui in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex C111. 6 del dlgs 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (sentenza n. 3676/2010). Ora gli Ermellini hanno chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda ritenendo valida la cartella di pagamento e, decidendo la causa nel merito, hanno respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

Debora Alberici

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