Impugnazioni. L'articolo 28 della legge di stabilità per il 2012 ha introdotto un aumento del contributo unificato per gli appelli (incremento della metà) e per i ricorsi in Cassazione (raddoppio). Nelle prime interpretazioni si ritiene che l'aumento della metà riguardi non solo le impugnazioni contro le sentenze, ma anche contro tutti i provvedimenti del giudice di primo grado impugnabili in corte di appello. Si pensi, ad esempio, alle ordinanze cautelari o ai provvedimenti d'urgenza del presidente nei procedimenti di separazione dei coniugi. Secondo questa interpretazione condivisibile l'aumento non si applica nel caso di reclamo che si sviluppa nel medesimo grado di giudizio e alle opposizioni a decreto ingiuntivo.
Modifica domanda e riconvenzionali. La legge di stabilità ha modificato il regime del contributo unificato. In particolare la parte che per prima si è costituita in giudizio deve procedere a un nuovo versamento del contributo unificato se modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale o chiama terzi in causa, quando da queste iniziative ne deriva l'incremento del valore della causa. In queste evenienze la parte interessata deve anche fare una dichiarazione di incremento del valore. Altra modifica riguarda le parti diverse da quella prima costituita: quando modificano la domanda, propongono domanda riconvenzionale, chiamano terzi in causa o svolgono un intervento autonomo, devono farne espressa dichiarazione e devono pagare un contributo unificato pari al valore della domanda. Si tratta di un sensibile aumento, in quanto con le vecchie regole era sufficiente pagare il surplus di contributo per l'aumento del valore della causa per effetto della riconvenzionale (e se il valore rimaneva inalterato non vi era alcun contributo da versare). Quindi, ad ogni modifica del valore della causa bisogna verificare se occorre pagare il contributo unificato. Per la parte che si è costituita per prima la modifica della domanda o la chiamata di terzo o la riconvenzionale obbliga a una integrazione solo se da questi eventi deriva un incremento di valore della causa. Per le altre parti, invece, il contributo è dovuto in via autonoma, in base al valore della domanda, anche se non vi sia aumento del valore e anche in caso di domanda di valore più basso. Per queste ultime parti il contributo, inoltre, è dovuto in caso di chiamata di terzo in causa ed è posto a carico del chiamante; il terzo chiamato, a sua volta, dovrà pagare un contributo quando propone una riconvenzionale o chiami altri in giudizio. Si deve ritenere, però, che se il convenuto nello stesso atto formula una domanda riconvenzionale e una chiamata di terzo, è dovuto un unico contributo unificato autonomo. Si deve ricordare che la disposizione in commento prevede due adempimenti: la espressa dichiarazione e il versamento del contributo. La dichiarazione deve indicare se la domanda viene modificata o se sia proposta una domanda riconvenzionale o una chiamata di terzo e inoltre il valore della domanda e se ciò comporti un incremento del valore della causa. Tra l'altro, chi non dichiara va incontro alla sanzione di 206 euro per i procedimenti di competenza del giudice di pace e di 1.466 euro per quelli del tribunale.
