Fringe benefit. La nozione di fringe benefit si rinviene nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal dpr n. 917/1986. Il Tuir stabilisce nel «valore normale» il criterio generale di determinazione dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti o, comunque, a soggetti a questi equiparati, ossia a pensionati, al cassintegrati ecc., oppure ai familiari, anche se non fiscalmente a carico. Il Tuir, poi, statuisce che per «valore normale», salvo le eccezioni con riferimento ad azioni, obbligazioni e altri titoli, deve intendersi il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato sui beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Aggiunge, infine, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati qualora complessivamente d'importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23; se il benefit supera tale valore, esso concorre interamente a formare il reddito del percettore.
Il benefit auto o moto. Le regole trovano parziale eccezione quando il benefit è rappresentato da un'auto o da una moto concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. Per uso promiscuo, s'intende la possibilità di utilizzare il veicolo (auto o moto) non solo per gli scopi prettamente aziendali, ma anche per fini personali. Infatti, in tal caso, la disciplina ha una sua specifica trattazione nel dlgs 314/1997 che, nel riscrivere le disposizioni dello stesso Tuir, ha fissato criteri particolari di determinazione del valore del benefit. Ha previsto, in particolare, che per taluni autoveicoli (quelli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del dlgs 285/1992), per i motocicli e i ciclomotori che siano concessi in uso promiscuo al dipendente, il benefit su cui calcolare i contributi previdenziali e le tasse deve essere assunto in valore pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia (Aci).
