Riforma università. Le novità derivano dalla nuova disciplina degli assegnisti di ricerca prevista dalla legge n. 240/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (la riforma dell'università). Tra l'altro, la legge ha abrogato la disposizione che istituiva gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca erogati da università e altre istituzioni di ricerca (ossia l'articolo 51, comma 6, della legge n. 449/1997), sostituendola appunto con una nuova disciplina dettata dall'articolo 22. In base a tale articolo, in particolare, le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Enea e l'Asi possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della durata da uno a tre anni, rinnovabili, e applicando, ai fini previdenziali, le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (è la gestione separata dell'Inps), comprese quelle in materia di astensione obbligatoria per maternità di cui al dm 12 luglio 2007 e quelle in materia di congedo per malattia di cui alla legge n. 296/2006.
L'integrazione della maternità. La riforma dell'università (la legge n. 240/2011), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha inoltre previsto che «nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Inps ai sensi dell'articolo 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca». Ciò vuol dire, dunque, che gli atenei devono garantire il compenso pieno alle assegniste di ricerca in maternità, erogando loro la differenza tra quanto liquidato dall'Inps e quanto normalmente percepito in base al contratto di ricerca.
Si pagano i contributi. Intervenendo in materia con la circolare n. 165/2011 di ieri, l'Inps spiega che le integrazioni pagate dalle università alle assegniste di ricerca hanno natura di corrispettivo e come tale sono soggette alla contribuzione alla gestione separata. Pertanto, al momento dell'erogazione dell'integrazione l'università deve procedere al versamento dei contributi e all'invio del corrispondente Uniemens.
La regolarizzazione. Il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 può essere effettuato entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili; per lo stesso periodo andrà inviato un Uniemens indicando nel «mese di competenza» l'ultimo mese di pagamento dell'integrazione (per esempio maggio) e nel «periodo di attività» dal primo all'ultimo mese di pagamento dell'integrazione (per esempio 1/1/2011-31/5/2011).
