Assunzioni agevolate. La legge n. 407/1990 prevede la concessione di uno sgravio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche se part-time) di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di cigs sempre da 24 mesi. Lo sgravio è del 50% degli oneri contributivi, che sale al 100% nel caso di imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi (tre anni).
I chiarimenti. I consulenti del lavoro hanno chiesto al ministero la corretta interpretazione della norma (articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990), ai fini dell'individuazione delle modalità di computo della durata dello sgravio; e, in particolare, in merito al dies a quo per la decorrenza del termine dei 36 mesi. Secondo il ministero va adottato il criterio che fa «decorrere il dies a quo del triennio dalla data dell'assunzione agevolata». In pratica, quindi, aggiunge il ministero, «è doveroso ritenere che il beneficio sia fruibile esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la medesima data di tre anni dopo». Per esempio, se l'assunzione agevolata c'è stata il 30 aprile 2011, lo sgravio è fruibile dal 30 aprile 2011 al 29 aprile 2014.
Riferimenti confusi. Il nuovo indirizzo ministeriale smonta, in pratica, le direttive seguite finora dall'Inps che, invece, considerava il «periodo agevolato» (di 36 mesi) come composto da tante «mensilità», dalla prima relativa al mese in cui c'è stata l'assunzione (a prescindere dal giorno) fino alla trentacinquesima seguente. Il nuovo criterio risulta più favorevole alle imprese; infatti, salvo l'ipotesi dell'assunzione avvenuta esattamente il primo giorno del mese, in tutti gli altri casi il datore di lavoro si trova(va) a fruire di 35 mesi interi di sgravio più un periodo «in giorni» relativo al mese di assunzione. E apre la possibilità alle imprese di chiedere la restituzione della maggiore contribuzione versata, nei limiti ovviamente della prescrizione. A parte questo, resta qualche perplessità sulle «fonti» utilizzate dal ministero per arrivare alle sue conclusioni. Due in particolare; la prima è il riferimento alla circolare n. 188/1999 dell'Inps, poiché essa non riguarda lo sgravio della legge n. 407/1990 bensì l'incentivo della legge n. 448/1998; il secondo è il riferimento legislativo, più rilevante atteso che il ministero, nella sostanza delle conclusioni, «adotta l'interpretazione letterale della norma» («dalla data dell'assunzione agevolata»): anche in questo caso il dettato normativo è della legge n. 448/1998 e non della legge n. 407/1990.
