Rapporti finanziari, L'art. 2, comma 36-vicies ter, del dl n. 138/2011, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro annui, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante e che, nella dichiarazione dei redditi e dell'Iva, indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni tributarie di cui agli artt. 1, 5 e 6 del dlgs n. 471/97 (relative alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e di documentazione delle operazioni). A tal fine, è istituito nella dichiarazione Iva il rigo VA16, nel quale i soggetti interessati devono indicare il codice fiscale dell'operatore finanziario o il codice identificativo, se operatore estero, la denominazione dell'operatore stesso e il tipo di rapporto, secondo la codifica riportata nelle istruzioni (es. 01 per conto corrente, 02 per conto deposito titoli e/o obbligazioni, ecc.). Il soggetto che intrattiene più rapporti dovrà utilizzare un modulo per ciascuno di essi; in tal caso, però, la presenza di più moduli non rileva per la numerazione. E' da osservare che, in seguito alle novità successivamente introdotte dalla manovra Monti, ossia l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni dei rapporti con i contribuenti, l'utilità dell'informazione riguarderà essenzialmente gli eventuali rapporti con operatori esteri.
Telefonini e microprocessori. Dal 1° aprile 2011, com'è noto, il meccanismo dell'inversione contabile è stato esteso anche alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori. Nella dichiarazione sono pertanto stati aggiunti due campi nel rigo VE34, riservati all'indicazione delle cessioni di tali prodotti effettuate in regime di inversione contabile, nonché i righi VJ15 e VJ16 per l'indicazione dei corrispondenti acquisti.
Revisione del regime dei minimi. In considerazione della revisione del regime per i contribuenti minimi, ad opera dell'art. 27 del dl n. 98/2011, è stato ridenominato il rigo VA14, nel quale le persone fisiche che accedono per la prima volta al regime speciale devono segnalare che quella per il 2011 è l'ultima dichiarazione Iva presentata e indicare l'importo della rettifica della detrazione dell'Iva.
Iva indetraibile. Da quest'anno occorre riportare in un rigo apposito, VF18, gli acquisti e le importazioni di beni e servizi per i quali l'Iva è oggettivamente indetraibile per effetto dell'art. 19-bis1, dpr 633/72 o di altre disposizioni. In precedenza, tale imposta confluiva con l'Iva indetraibile per le operazioni esenti.
Aliquota 21%. Nei quadri VE e VF debutta la nuova aliquota ordinaria del 21%, istituita dal dl n. 138/2011, come modificato dalla legge n. 148/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011.
