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Rinunce dei crediti vantati dai soci fuori dalla base imponibile

del 28/12/2011
di: La Redazione
Rinunce dei crediti vantati dai soci fuori dalla base imponibile
Nel calcolo dell'esclusione dalla base imponibile, in applicazione dell'agevolazione destinata a sostenere le capitalizzazioni aziendali, possono rilevare, ancorché non espressamente indicate, le rinunce dei crediti vantati dai soci nei confronti della società. Con l'introduzione dell'Ace (Allowance for corporate equity) a cura dell'art. 1, del dl n. 201/2011 convertito nella legge 214/11 pubblicato sulla G.U. di ieri, i titolari e gli amministratori potranno cominciare a valutare, entro la fine di questo esercizio, i benefici inerenti alla capitalizzazione della propria impresa, tenendo conto degli incrementi e dei decrementi del capitale proprio. I destinatari di tale agevolazione sono le società di capitali in genere, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni, nonché le persone fisiche e le società personali (escluse, in genere, le società semplici), quest'ultime gestite in contabilità ordinaria e a reddito d'impresa. Per i titolari delle imprese e gli amministratori delle società è, di conseguenza, estremamente necessario individuare le operazioni che comportano incrementi e decrementi del patrimonio netto, rispetto a quello risultante al 31/12/2010, con esclusione dell'utile dell'esercizio 20110, ai sensi del comma 5, dell'art. 1, del decreto in commento.

Passando in rassegna le disposizioni richiamate si evidenzia che le stesse non hanno indicato le fattispecie che comportano l'applicazione del bonus ma esclusivamente la decorrenza (comma 6) dovendo tenere in considerazione, per quelle a regime, che «… gli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati …», mentre per quelle neocostituite che si deve considerare incremento «… tutto il patrimonio conferito …». Si rende necessario analizzare tutti gli incrementi e tutti i decrementi ricorrenti, per determinare la spettanza o meno dell'agevolazione che, di fatto, comporta un risparmio d'imposta pari a 0,825 per ogni 100 euro. Tutti gli aumenti di capitale, i versamenti per sovrapprezzo, i versamenti in conto aumento del capitale o a fondo perduto e la conversione in azioni di prestiti obbligazionari (convertibili) rientrano tra le formule agevolabili, mentre incertezze si hanno per i conferimenti in natura; si devono considerare tali anche le rinunce ai crediti vantati dai soci (Agenzia delle entrate, circ. 537E/2009), restando esclusi i finanziamenti dei soci, fruttiferi e/o infruttiferi, appostati tra i debiti.

Con riferimento agli aumenti di capitale, stante la rilevanza alla data del versamento, l'agevolazione (per il primo esercizio) deve essere considerata proporzionalmente ai giorni che intercorrano tra la data di versamento nelle casse sociali (e non della data di delibera) fino alla data di chiusura dell'esercizio; per gli esercizi successivi e fino a che non si rilevino decrementi, per l'intero esercizio.

Rientrano fra gli incrementi agevolabili anche gli accantonamenti degli utili a riserva, purché detta riserva non sia indisponibile.

Con riferimento ai decrementi tra questi devono essere inseriti quelli del patrimonio netto per attribuzione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, ai soci, come la distribuzione delle riserve, le riduzioni del capitale e, da ultimo, delle restituzioni dei versamenti in conto aumento di capitale, poste le necessarie condizioni; sul punto si segnala che, stante l'incremento della tassazione dal 12,5 al 20% a partire dal 2012, che impatta anche sulla distribuzione di utili e riserve a soci in possesso di partecipazioni non qualificate, si rende necessaria una puntuale valutazione economica.

Fabrizio G. Poggiani

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