Il sovrapporsi delle disposizioni di legge rende necessaria una analisi delle fonti di finanziamento che l'impresa ha già adottato per il 2011 e, in via prospettica, per il periodo di imposta 2012. Si deve valutare, infatti, se sia più conveniente procedere con l'afflusso di capitale proprio avendo come obiettivo la deduzione dal reddito garantita dall'Ace ovvero continuare con una politica di indebitamento che, ai fini Irap, continua a garantire una deducibilità del 10% di quanto effettuato come versamento di imposta secondo il principio di cassa tenendo conto, in ogni caso, dell'imposta dovuta per competenza. Le variabili da tenere in considerazione sono dunque almeno tre: presenza di conferimenti in denaro già nel 2011 che danno diritto a usufruire, se vi è incremento del capitale proprio, a una fruizione della deduzione prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011; presenza di interessi passivi che, con riferimento al periodo di imposta 2011 possono generare:
a) la deducibilità dell'Irap secondo il criterio del versato, agevolazione che viene comunque garantita nei modi e nell'importo previsto dal decreto legge n. 185 del 2008 anche alla sola presenza di costo del lavoro;
b) la necessità di procedere al calcolo degli interessi deducibili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi; presenza di interessi passivi anche nel periodo di imposta 2012, circostanza questa che continua a garantire la deducibilità dell'Irap in base al criterio forfettizzato nonché la necessità di monitorare l'impatto delle disposizioni dell'articolo 96 del Tuir.
L'ipotesi di non avere più interessi passivi in bilancio dal periodo di imposta 2012 incide, invece, sulla base imponibile delle imposte sui redditi in termini di deducibilità di versamento dell'Irap il cui ammontare, pari al 10%, non potrà essere più fruito.
Vicende, dunque, abbastanza complesse soprattutto alla luce del fatto che le politiche di finanziamento delle imprese non sono ovviamente nella maggior parte dei casi così flessibili da poter essere modificate nel brevissimo periodo. Sicuramente, però, dovranno essere effettuate delle valutazioni prospettiche al fine di decidere quale sia il mix ideale per la situazione concreta tenendo conto anche della variabile fiscale. Quello che appare, almeno ad una prima valutazione delle norme introdotte dalla manovra Monti è che, in particolare, l'agevolazione Ace possa non determinare vantaggi estremamente rilevanti soprattutto confrontando il semplice importo del beneficio fruibile rispetto, ad esempio, a quanto era previsto in termini di applicazione della dual income tax. Il tutto combinato con le modifiche apportate al decreto legge n. 185 del 2008 in relazione alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell'Irap che incide sul costo del lavoro non ammesso in deduzione dalla base imponibile del tributo regionale. In ogni caso, una valutazione che, almeno per il periodo di imposta 2011, dovrebbe comunque condurre ad un vantaggio nel senso che, alle norme esistenti, si aggiunge quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011.
