Nuovi minimi. Introdotto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011, il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, presenta caratteristiche da vero e proprio «paradiso fiscale»: i beneficiari dei nuovi minimi, oltre a godere di un'imposta sostitutiva con aliquota del 5%, non dovranno nemmeno assoggettare a ritenuta d'acconto i ricavi ed i compensi relativi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, evitando così a priori l'insorgenza di crediti d'imposta difficilmente recuperabili in costanza di regime. L'ampliamento della possibilità d'accesso, esplicitata nel provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso nel quale sono state dettate le modalità applicative del nuovo regime, ai soggetti che hanno perso il lavoro o sono in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà è inoltre un chiaro segnale di apertura verso le finalità stesse del regime: favorire l'avvio di nuove attività da parte di giovani under 35, disoccupati e soggetti in mobilità. Gli altri regimi, nuove iniziative produttive a parte, si configurano come varianti della «contabilità semplificata».
