Per l'applicazione dell'esenzione, come chiarito dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza della corte di giustizia Ue, occorre avere riguardo alla natura delle prestazioni fornite, che devono rientrare tra quelle dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, e ai soggetti prestatori, che devono essere abilitati all'esercizio della professione, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
Venendo al quesito, l'Agenzia osserva che il dlgs n. 153/2009, nel disciplinare i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale, menziona la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
Tali prestazioni, dunque, se oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti abilitati, soddisfano i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione dall'Iva.
Di conseguenza, tanto le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia, quanto le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente, beneficiano dell'esenzione dall'imposta. Il carattere oggettivo della disposizione impone la medesima soluzione anche nel caso in cui la farmacia si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari richiesti dal cliente/paziente, di una struttura societaria che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.
Al riguardo, l'Agenzia ricorda di avere fornito chiarimenti nella risoluzione n. 119/2003, in relazione all'ipotesi di un'azienda sanitaria che erogava prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliari e ambulatoriali avvalendosi, quale ente strumentale, di una società per azioni, che a sua volta effettuava le prestazioni attraverso i propri soci (società cooperative), che realizzavano le prestazioni impiegando il proprio personale dipendente, costituito da operatori qualificati. In quel caso, l'Agenzia ha riconosciuto esenti dall'Iva le prestazioni sanitarie di riabilitazione effettuate dalla società per azioni a carico dell'azienda sanitaria e quelle rese da ciascuna cooperativa alla società. In applicazione dello stesso principio, conclude la risoluzione, nella fattispecie in esame deve ritenersi che le prestazioni sanitarie rese dalla struttura societaria mandataria nei confronti della farmacia mandante siano esenti dall'Iva.
