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Partecipazioni rivalutate gratis

del 20/12/2011
di: di Norberto Villa
Partecipazioni rivalutate gratis
Possibile la rivalutazione gratuita delle partecipazioni. Le minusvalenze teoriche abbattono la base imponibile della sostitutiva. Sono pronti i decreti attuativi per affrancare le partecipazioni non qualificate al 31.12.2011. Il testo che aspetta unicamente la pubblicazione in gazzetta ufficiale supera i dubbi fino ad oggi esistenti.

La norma originaria. L'art. 2, commi 29 e 30 del dl 138/2011 ha introdotto una opzione per i detentori di partecipazioni non qualificate consentendo la facoltà di affrancare le plusvalenze (e minusvalenze) non ancora realizzate e quindi latenti alla data del 31.12.2011. L'affrancamento si ottiene versando l'imposta del 12,5% sui redditi diversi maturati fino a quella data. La misura vuole in sostanza evitare che le plusvalenze formatesi in un momento in cui è prevista una tassazione al 12,5% siano colpite dall'inasprimento introdotto dal 1° gennaio 2012, momento da cui la misura salirà al 20%. L'opzione con riferimento ai valori al 31.12.2011 deve essere esercitata in sede di dichiarazione annuale dei redditi (Unico 2012), deve riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti e l'imposta sostitutiva deve essere versata con le ordinarie modalità previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Nel caso di regime amministrato l'opzione può essere esercitata entro il 31/3/2012 e l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16/5/2012.

Il decreto di attuazione Il decreto consente di superare alcuni dubbi. Come quelli riguardanti chi detiene partecipazioni non qualificate nel regime dichiarativo. Tanto che i decreti sono addirittura tre per regolamentare le diverse fattispecie. L'affrancamento è da parificare a una vendita teorica dei titoli. Occorre considerare tutti i titoli non qualificati detenuti, individuare il valore degli stessi al 31.12.2011 e assoggettare le plusvalenza (anch'essa teorica) al 12,5%. Così facendo si ha una anticipazione delle imposte ma i nuovi valori rideterminati divengono fiscalmente rilevanti dal 1° gennaio 2012. Il decreto chiarisce che il valore su cui calcolare la sostituiva è quello netto risultante dalla somma algebrica tra tutte le minus e plus valenze determinate dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore individuato al 31.12.2011. Ciò consente di ipotizzare la possibilità di un affrancamento a costo zero. Si pensi al signor Rossi che detiene due partecipazioni non qualificate di identico costo fiscalmente riconosciuto pari a 1.000 euro. Il valore al 31.12.2011 è per una partecipazione pari a 1.700 euro e per l'altra pari a 300 euro. In tal caso la base su cui calcolare la sostituiva è data dalla somma algebrica tra plus e minus teorica e quindi è pari a zero. In tal modo optando in sede di dichiarazione si ottiene il riconoscimento del maggior valore di una partecipazione senza dover pagare nulla (o meglio ancora: si riesce a «spostare» da una partecipazione a un'altra un costo fiscalmente riconosciuto). Se poi il risultato (teorico) complessivo dovesse essere una minusvalenza la stessa è riportabile a nuovo e utilizzabile negli anni successivi al 2011 (non oltre il quarto) nella misura del 62,5%. Inoltre il decreto concede una ulteriore possibilità. Qualora dal calcolo al 31.12 dovesse emergere una plusvalenza la stessa può essere abbattuta da eventuali minusvalenze generate in precedenza. Quindi ipotizzata pari a 1.000 la plusvalenza complessiva e la presenza di una minus precedente ancor utilizzabile pari a 600, la sostituiva del 12,5% deve essere calcolata solo su 400.

Il valore al 31.12.2011. Il decreto indica anche le modalità con cui individuare il valore alla data di riferimento. Nel caso di titoli quotati il valore di borsa sarà il riferimento da assumere. Nel caso invece di partecipazioni non quotate vi sono due opzioni:

  • si può assumere come valore quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente al 31.12.2011 (ovviamente nella stessa percentuale della partecipazione). Quindi nella maggior parte dei casi occorrerà riferirsi al bilancio 2010; oppure

  • è possibile la determinazione grazie alla redazione di una perizia di stima che individui il valore al 31.12.2011

    Confermato infine che la sostitutiva del 12,5% deve essere versata entro il termine del saldo delle imposte relative al 2010 con le medesime modalità.

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