Applicabilità delle regole spa alle srl. Importante presa di posizione del notariato, sul controverso problema delle regole relative alla nomina del collegio nelle srl in virtù del richiamo del comma 5° dell'art. 2477 c.c., ossia qualora si tratti di nomina obbligatoria. Nello studio, infatti, si sostiene che non è immaginabile che: «il legislatore, introducendo la disciplina del citato comma 3, abbia imposto l'organo collegiale per le società azionarie di dimensioni tali da consigliarlo, per motivi di maggior sicurezza e affidabilità nonché di dialettica all'interno dello stesso collegio (spesso espressione di diverse componenti della base societaria), ma abbia al contempo lasciato aperto un enorme varco rappresentato dalle srl di pari dimensioni, che possono presentare identici profili di rischio per gli stakeholders e, quindi, facilmente prestarsi a forme elusive, che sarebbe difficilmente sostenibile». In pratica le situazioni delle srl e delle spa si trovano, secondo il notariato, in posizione speculare: la spa che non superi i parametri di cui al comma 3 dell'art. 2397 c.c. può ricorrere, opzionalmente, al sindaco unico, al pari della srl che faccia riferimento al modello legale previsto tanto per l'istituzione volontaria che per quella obbligatoria dell'organo di controllo (che opera, fra l'altro, proprio quando la società ha il capitale minimo previsto per il modello azionario); la spa che superi i parametri previsti dal comma 3, non può fare ricorso all'organo monocratico, ma deve necessariamente istituire il collegio sindacale, al pari della srl che si trovi nelle medesime condizioni.
Il sindaco unico nelle srl. Il Notariato nazionale, ritiene non inderogabile la previsione legislativa dell'organo di controllo monocratico nelle srl, anche se il dato testuale del riformulato art. 2477 c.c. si riferisce sempre al solo sindaco, senza che vi sia più alcun riferimento al collegio. Diversamente, una rigida visione a favore dell'unicità del controllore, comporterebbe non pochi problemi operativi, in quanto implicherebbe che un'eventuale specifica previsione dell'atto costitutivo che faccia riferimento al collegio sindacale, eventualmente precisandone il numero dei componenti, si dovrebbe intendere automaticamente espunta dai patti sociali, attraverso il ben noto meccanismo della sostituzione automatica delle clausole contra legem. Tra l'altro, rileva lo studio, anche se la finalità della norma è tesa alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, con conseguente ridimensionamento dei costi dell'organo di controllo, ciò non toglie la possibilità per le stesse: «di privilegiare, per motivi sicuramente encomiabili, il più sicuro controllo collegiale dei conti».
Permanenza dei collegi in carica. Il notariato, poi, risulta perfettamente in linea con le (contemporanee) previsioni dell'art. 17 del dl dello scorso 16/12 (ItaliaOggi del 17), di modifica alla disciplina delle società di capitali introdotta dalla legge di stabilità (l.183/2011), laddove si esprime in favore della tesi secondo cui i collegi sindacali in carica cesseranno esclusivamente alla loro naturale scadenza, e che, pertanto, l'eventuale sostituzione con il sindaco unico avverrà solo in tale momento.
