La soluzione adottata è stata quella di assolvere l'imputato (condannato invece dalla Corte d'appello di Milano) perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Ovviamente, per una dettagliata analisi della decisione, occorrerà attendere il deposito delle motivazioni. Giova però evidenziare come il procuratore generale, in pubblica udienza, abbia affermato, alla stregua dei principi della Corte costituzionale in materia, che le normative sulle professioni di dottore commercialista e ragioniere (dpr 27 ottobre 1953 n. 1067 e n. 1068, dlgs 139/2005) non hanno riservato loro in via esclusiva il compimento di alcuna attività, essendosi invece limitate a una mera ricognizione delle attività nelle quali è garantita la competenza tecnica degli iscritti.
Del resto, era stata appunto già la Consulta con due storiche sentenze a stabilire come il sistema degli ordini professionali avrebbe dovuto ispirarsi al concetto di concorrenza parziale e di interdisciplinarietà, escludendosi ogni altra «interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica» (Corte Cost. n. 345 del 1995) e come l'elencazione delle attribuzioni alle professioni di commercialista o ragioniere non potesse pregiudicare «l'attività professionale di altre categorie» anche «con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione a albi» (Corte Cost. n. 418 del 1996).
Questo orientamento era stata fatto proprio anche dal Tar Lazio, il quale, nella sentenza n. 3122/09, con riferimento agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, aveva affermato come gli stessi non abbiano alcuna attività riservata dalla legge.
Recentemente, anche la Corte di cassazione civile aveva avuto modo di stabilire, nella sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010, che la tenuta delle scritture contabili dell'impresa, la redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, l'effettuazione dei conteggi ai fini dell'Irap o dell'Ici, non costituiscono attività riservate a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, come del resto oramai pacificamente riconosciuto anche dai vertici del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In conclusione, si può affermare che con la decisione delle Sezioni unite della Cassazione penale, si è definitivamente messo il punto su un tema che da troppi anni ingiustamente angustiava la vita professionale dei consulenti tributari, i quali, viceversa e da sempre, hanno lavorato con serietà e in ossequio alle leggi dello stato.
