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No profit a due vie

del 17/12/2011
di: di Fabrizio G. Poggiani
No profit a due vie
Per gli enti non commerciali che non esercitano attività di natura commerciale, ma solo attività istituzionali nessun obbligo di tenuta della contabilità, ma obbligo di redazione dei rendiconti annuali e di raccolta fondi, in tale ultimo caso se presenti. Questo quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 126/E sugli obblighi contabili e di rendicontazione degli enti no profit, ex art. 20, dpr 600/73. L'istante è una confessione religiosa che, stante la dichiarazione di non effettuare e di non aver intenzione di esercitare attività commerciali e, di conseguenza, di non voler beneficiare del regime agevolato, di cui all'art. 148, dpr n. 917/1986 (Tuir), ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se alla stessa s'impone la tenuta di una contabilità ai fini tributari e l'obbligo di redazione di un rendiconto annuale economico e finanziario, anche se non ha intenzione di effettuare raccolte pubbliche di fondi («fund raising»). L'Agenzia delle entrate, preliminarmente, precisa che la consulenza oggetto della risoluzione non riguarda la qualificazione tributaria dell'ente, ma esclusivamente l'obbligo di tenuta, ai fini Ires e dell'Iva, delle scritture contabili, di cui al comma 1, dell'art. 20, dpr n. 600/1973 e l'obbligo di redazione dei rendiconti, di cui al comma 2, del medesimo articolo. Pertanto, le Entrate precisano che le disposizioni inerenti agli adempimenti contabili, ai sensi degli articoli da 14 a 18, del dpr n. 600/1973, si rendono applicabili esclusivamente quando l'ente non commerciale, ancorché non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, eserciti un'attività abituale e sistematica, anche non esclusiva, ai sensi dell'art. 55 del Tuir e ai sensi del comma 1, dell'art. 4, del decreto Iva, di natura commerciale, come indicato nell'articolo 2195 c.c. (sul punto, anche le risoluzioni nn. 169/E/2009, 122/E/2009, 348/E/2008 e 286/E/2007).

Sui connotati di abitualità, sistematicità e continuità, la stessa agenzia ha richiamato la Suprema corte e altri documenti di prassi (ris. nn. 148/E/2002, 204/E/2002, 273/E/2002 e 286/E/2007) che confermano l'acquisizione della qualifica di imprenditore commerciale anche in relazione al compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e se caratterizzato dalla complessità delle operazioni.

Per quanto concerne, invece, i rendiconti (annuale e di raccolta fondi), l'agenzia conferma che, con riferimento a quello annuale, lo stesso deve essere redatto in conformità alle regole statutarie prescritte per gli enti non commerciali, indipendentemente dall'esercizio di attività commerciali e di qualifica dell'ente, stante la necessità di soddisfare le esigenze informative degli associati (e di controllo a cura degli organi accertatori della qualifica), mentre con riferimento a quello necessario per la fruizione delle agevolazioni fiscali sulle raccolte occasionali, lo stesso non deve essere redatto, se l'ente non ha effettuato alcuna raccolta fondi.

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