
Negli anni 1984-1994, una società aveva addebitato ai consorzi di bonifica l'Iva sui compensi relativi alla riscossione dei contributi consortili, poiché l'amministrazione finanziaria riteneva che a tali prestazioni non fosse applicabile l'esenzione dall'imposta prevista per la riscossione dei tributi. Con una circolare del 1999, l'amministrazione modificava però il proprio parere, affermando che tali compensi dovevano essere considerati esenti. Di conseguenza, i consorzi chiedevano alla società la restituzione dell'Iva a titolo di indebito oggettivo. La società, a sua volta, chiedeva il rimborso dell'imposta all'amministrazione, la quale però non dava seguito all'istanza, sul presupposto dell'avvenuto decorso del termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del dlgs n. 546/92.
Investita della controversia, la Cassazione ha dubitato della compatibilità comunitaria del sistema nazionale, secondo cui l'azione di ripetizione del cliente nei confronti del soggetto passivo va esercitata nel termine di prescrizione decennale, davanti al giudice ordinario, mentre l'istanza di ripetizione del soggetto passivo nei confronti del fisco va presentata entro il citato termine biennale, coltivando l'eventuale ricorso davanti alla giurisdizione tributaria. La Corte suprema decideva pertanto di sollevare la questione davanti alla Corte di giustizia Ue.
Nella sentenza di ieri, il giudice comunitario, dopo avere richiamato i precedenti pertinenti con le nuove questioni, ha osservato che la previsione di un termine di decadenza di due anni entro il quale il soggetto passivo può reclamare il rimborso dell'Iva versata indebitamente al fisco, mentre il termine di prescrizione per le azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo tra privati è decennale, non è di per sé contraria al principio di effettività. È però necessario che il rimborso dell'imposta non risulti impossibile o eccessivamente difficile, nel qual caso gli stati membri sono tenuti ad adottare gli strumenti necessari per garantire il rispetto del detto principio.
Nella fattispecie, per la società sarebbe stato impossibile o eccessivamente difficile ottenere, con un'azione proposta entro il termine di due anni, il rimborso dell'Iva versata negli anni 19841994, in considerazione della posizione espressa all'epoca dall'amministrazione finanziaria. È pacifico, poi, che i consorzi hanno avviato l'azione di ripetizione dell'indebito dopo l'emanazione della circolare, ovvero dopo che era decorso del termine di decadenza biennale del quale disponeva la società per avviare l'azione nei confronti del fisco.
In una situazione simile, quindi, la società finisce per sopportare il pagamento dell'Iva non dovuta, senza avere la possibilità di reclamarne effettivamente il rimborso da parte del fisco, anche se la situazione non le sia imputabile, neppure in ordine alla condotta tenuta, rispettosa della prassi dell'amministrazione. Pertanto, avendo la circolare rimesso in discussione retroattivamente il regime Iva delle operazioni in esame, l'amministrazione deve tenere conto delle situazioni particolari degli operatori e deve prevedere, eventualmente, adeguamenti nell'applicazione delle sue nuove valutazioni giuridiche, pena la violazione del principio di effettività.