L'intervento del Governo ha vanificato l'emendamento del relatore in commissione, che aveva proposto di differire al 2013 l'abrogazione delle norme restrittive della concorrenza appositamente indicate dal terzo comma dell'art. 3. Questa avrà invece effetto da subito, e comporterà il superamento di disposizioni restrittive quali il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica, l'imposizione di distanze minime, il divieto di esercizio di un'attività in più sedi, la limitazione dell'esercizio dell'attività ad alcune categorie o il divieto di commercializzazione di determinati prodotti nei confronti di alcune categorie, l'obbligo per il soggetto interessato di assumere una data forma giuridica, l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi. Il contenuto del terzo comma dell'art. 34, sostanzialmente corrispondente a quello del comma 8 dell'art. 3 del dl n. 138/2011 (la cosiddetta «Manovra-bis»), abroga implicitamente quest'ultimo, facendo venir meno le relative lettere a) e b), che individuavano come norme restrittive quelle inerenti il numero massimo delle persone titolate ad esercitare un'attività, determinato anche attraverso riferimento alla popolazione o ad altri criteri di fabbisogno, nonché quelle relative all'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di un'attività economica solo ove ve ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa.
Nessuna soluzione è stata individuata circa l'interpretazione del comma 6 dell'art. 34, il quale prevede che, quando, ai sensi del comma 4, è stabilita la necessità di taluni requisiti per l'esercizio di un'attività economica, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre mediante autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo. Peccato che il comma 4 ammetta l'introduzione di regimi amministrativi che prevedono la previa autorizzazione: in questo caso, come si concilierà l'autocertificazione ai fini dell'immediato avvio dell'attività con l'esigenza di un previo assenso dell'amministrazione?
Per quanto riguarda, infine, gli orari degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nessuna novità rispetto al contenuto del dl n. 201, il quale, nel combinato disposto con l'art. 3 del dl n. 223/2006, stabilisce ora che le suddette attività, in tutto il territorio nazionale e senza riferimento alle caratteristiche di località turistica del Comune interessato, sono svolte senza limiti e prescrizioni attinenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Quanto ai pubblici esercizi (bar e ristoranti), ovviamente, rimane ferma la possibilità per il Comune di emettere ordinanze che limitino gli orari in relazione a situazioni contingibili concernenti problematiche di ordine pubblico.
