La perequazione 2012/2013. Si chiama così il vecchio automatismo della scala mobile, in virtù del quale le pensioni sono adeguate all'aumento del costo della vita calcolato dagli indici Istat; ciò al fine di salvaguardare il potere reale d'acquisto delle pensioni. L'adeguamento avviene al tasso medio dell'indice Istat (tasso d'inflazione) relativi all'anno precedente. Per le operazioni relative all'anno 2012 è utilizzato quindi il tasso calcolato sul 2011. Il tasso effettivo e definitivo, tuttavia, è conoscibile soltanto a fine anno, quando, cioè, l'Istat ha pubblicato gli indici di tutti i mesi ed è quindi possibile procedere al calcolo del valore medio. Gli enti previdenziali, tuttavia, per anticipare le operazioni connesse alle messa in pagamento delle pensioni (mandati ecc.), utilizzano un tasso provvisorio, salvo conguaglio successivo. Il tasso provvisorio per il 2012 è pari al 2,6% (il relativo dm è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). La relazione al dl n. 201/2011 inoltre stima per il 2013 un tasso dell'1,9%.
Per l'anno 2012 il trattamento minimo Inps è 468,35 euro; per l'anno 2013 invece, rivalutato del 2,6%, è 480,52 euro. Il maxiemendamento stabilisce che per l'anno 2012 la perequazione viene riconosciuta al 100% solo alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il minimo Inps, ossia fino a 1.405,05 euro; per effetto della clausola di salvaguardia, le pensioni superiori a 1.405,05 euro ma inferiori a 1.441,58 saranno elevate fino a quest'ultimo importo. Per l'anno 2013, invece, la perequazione sarà riconosciuta al 100% solo alle pensioni d'importo complessivo fino a due volte il minimo Inps, ossia fino a 961,05 euro; per effetto della clausola di salvaguardia, le pensioni superiori a 961,05 euro ma inferiori a 979,30 saranno elevate fino a quest'ultimo importo.
Ticket pensioni d'oro. Sale il contributo sulle pensioni d'oro. In vigore dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, prevede che le pensioni d'importo complessivo superiore a 90 mila euro lordi annui siano assoggettate al contributo del 5% per la parte eccedente tale importo fino a 150 mila euro e del 10% per la parte eccedente 150 mila euro. Il maxiemendamento limita il contributo del 10% a 200 mila euro, perché sulla quota eccedente lo eleva al 15%.
