
a) il termine «soppressione» è utilizzato dal legislatore in senso improprio, in quanto la «sopravvivenza» degli organi impedisce di considerare soppresso l'ente, stante la necessaria immedesimazione discendente dai principi generali sopra illustrati;
b) il termine «soppressione» è stato utilizzato correttamente, con la conseguenza che gli organi degli enti soppressi sopravvivono a essi, come normativamente previsto, in quanto il rapporto di immedesimazione organica si è automaticamente traslato nel nuovo plesso amministrativo. Accedendo alla soluzione sub a), si dovrebbe concludere che il dies a quo della soppressione dell'Inpdap e dell'Enpals non può che coincidere con quello di cui al comma 4 dell'art. 21. Accedendo invece alla soluzione sub b), si dovrebbe concludere che, fino al termine di cui al suddetto comma 4, gli organi Inpdap e Enpals operano con pari dignità degli organi dell'Inps, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Sostanzialmente, quindi, in entrambi i casi gli organi degli enti soppressi conservano competenza funzionale. Alcune considerazioni concernenti l'organo di indirizzo politico e vigilanza dell'Inpdap, tenuto conto del ruolo sensibile che è chiamato a svolgere rispetto agli interessi sociali di oltre sei milioni di persone (tra iscritti e pensionati), cui va aggiunto il non trascurabile indotto familiare (si pensi ai prestiti e ai mutui), specie nell'attuale momento di straordinaria crisi economico-finanziaria. Non c'è dubbio che non vi è alcun dato prescrittivo idoneo, al momento, a limitare le funzioni conferite dal legislatore ai Civ (dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 479/1994). Né potrebbe opinarsi che l'espressione «approvazione dei bilanci di chiusura» possa, di per sé, essere idonea a far venir meno la cogente portata normativa di cui al citato art. 3. Tutto ciò premesso, è evidente che il Civ dell'Inpdap conserva piena legittimazione anche per quanto concerne l'adozione delle linee di indirizzo/priorità strategiche 2013, da emanarsi nel primo trimestre del 2012, sia perché i termini di cui al comma 4 dell'art. 21 lo consentono ampiamente, sia perché altrimenti si lascerebbe il settore del welfare dei dipendenti pubblici privo di programmazione, non essendo immaginabile che le relative funzioni possano essere svolte dal Civ dell'Inps.