Via l'obbligo di garanzia anche sulla rateazione dell'avviso bonario per importo superiore 50 mila euro: i contribuenti potranno dilazionare il pagamento delle somme dovute in base alla liquidazione o al controllo formale delle dichiarazioni, anteriormente all'iscrizione a ruolo, senza dover prestare garanzia indipendentemente dall'ammontare dovuto. In caso di tardivo pagamento di una rata, purché entro il termine di scadenza successiva, si applicherà la sanzione del 30% commisurata al tardivo pagamento, oltre agli interessi legali, salvo che si provveda al ravvedimento operoso. In caso di omesso pagamento, invece, scatta la decadenza dal beneficio della dilazione e l'iscrizione a ruolo dell'intero residuo debito, con la sanzione piena. La novità è prevista da un emendamento al dl n. 201/2011, che mira a razionalizzare il sistema, allineando la disciplina della rateazione delle somme dovute in seguito al controllo automatico delle dichiarazioni a quella della rateazione delle somme dovute in sede di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale. A tal fine, l'emendamento prevede le necessarie modifiche all'art. 3-bis del dlgs n. 462/97, che non era stato toccato dall'intervento della manovra estiva. Come si ricorderà, con le disposizioni dei commi da 17 a 20 dell'art. 23 del dl n. 98/2011, al fine di rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, sono stati modificati il dlgs n. 218/97 e l'art. 48 del dlgs n. 546/92 sopprimendo l'obbligo di prestare la garanzia per la rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, rinuncia all'impugnativa, conciliazione giudiziale, allineando così la disciplina a quella già prevista per la definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione. Con le predette disposizioni, sono stati inoltre ridefiniti gli effetti del mancato pagamento delle rate successive alla prima, prevedendo che, in caso di mancato pagamento anche di una sola di tali rate entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio dell'agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo le residue somme dovute e la sanzione di cui all'art. 13 del dlgs n. 471/97, applicata in misura doppia (cioè il 60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Dopo il dl 98/2011, dunque, l'unico caso in cui la rateazione di somme superiori a 50 mila euro deve essere accompagnata dalla prestazione di garanzia, è rimasto quello previsto dall'art. 3-bis del dlgs n. 462/97, concernente il pagamento delle somme dovute in base all'art. 2, comma 2 e dell'art. 3, comma 1, dello stesso dlgs, vale a dire il pagamento bonario, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'agenzia delle entrate, delle somme dovute in base alla liquidazione automatica o al controllo formale delle dichiarazioni. L'emendamento si prefigge di uniformare la disciplina della rateazione sopprimendo l'obbligo di garanzia anche nella residua ipotesi di cui sopra, in relazione alla quale verrebbe inoltre introdotto un meccanismo atto a salvaguardare sia la dilazione sia la riduzione della sanzione collegata alla definizione pre-ruolo nel caso di lieve ritardo nel pagamento di una rata , prevedendo in tal caso l'iscrizione a ruolo della sanzione del 30% sull'importo tardivamente versato e degli interessi legali, salva la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.