Per quanto concerne i fondi immobiliari, la risoluzione n. 119/E ricorda che con l'articolo 32, dl n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, a sua volta modificato dal dl 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, il legislatore ha effettuato la riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi «chiusi», prevedendo il versamento di un'imposta sostitutiva, modulata in relazione all'entità delle quote possedute.
Il documento di prassi ricorda che, con il comma 4-bis, del citato art. 32, è stato disposto un prelievo a titolo d'imposta a carico dei partecipanti che al 31/12/2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo e che, con il comma 5 è stato ulteriormente previsto un prelievo del 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31/12/2010, in capo alla società di gestione.
Di conseguenza, sono state fornite le indicazioni per la compilazione per la delega modello «F24» e sono stati istituiti i seguenti codici: «1832 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del dl 78/2010 – PARTECIPANTE», «1833 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del dl 78/2010 – SGR/INTERMEDIARIO», «1834 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo – articolo 32, comma 5, del dl 78/2010» e «1835 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sul risultato di liquidazione – articolo 32, comma 5, del dl 78/2010». Con la risoluzione 118/E, l'Agenzia ha istituito anche il codice «3897», denominato «Credito d'imposta per i nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2011».
