A tal fine, la Comunitaria 2010, come già anticipato da ItaliaOggi di ieri, integra il secondo comma dell'art. 38-bis del dpr 633/72, aggiungendo la previsione secondo cui il rimborso infrannuale spetta anche nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 30 dello stesso dpr, nel caso in cui il contribuente effettui, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). In pratica, l'effettuazione in prevalenza di operazioni non territoriali (ipotesi che, va ricordato, di per sé dà diritto al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale), comporta altresì il diritto al rimborso del credito trimestrale qualora le operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7-ter, comma 1 (in quanto rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia) siano rappresentate da:
- lavorazioni di beni mobili materiali;
- trasporti di beni e intermediazioni relative a tali trasporti;
- servizi accessori ai trasporti di beni e intermediazioni relative a tali servizi;
- operazioni creditizie, finanziarie e assicurative, soltanto però se effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità oppure se relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità (queste operazioni, già non imponibili, dal 2010 costituiscono operazioni esenti, ma con diritto alla detrazione dell'Iva assolta «a monte»).
Il requisito della prevalenza, esplicitamente definito dalla nuova norma, sussiste se l'ammontare delle suindicate operazioni supera il 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
In alternativa al rimborso infrannuale, i contribuenti che si trovano nelle predette condizioni potranno utilizzare il credito del trimestre per il pagamento di altri tributi, premi e contributi, nella compensazione c.d. «orizzontale», nei limiti però dell'ammontare complessivo di 516.456,90 euro per ciascun anno solare. In merito alla decorrenza della modifica, va osservato che l'ultimo comma dell'art. 8 stabilisce che la disposizione si applica a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge. Nonostante i dubbi che può ingenerare il riferimento alle operazioni effettuate, è da ritenere che la previsione debba trovare comunque applicazione, in occasione del rimborso del primo trimestre 2012, da richiedere entro il 30 aprile 2012, in relazione all'integrale importo del credito maturato per i primi tre mesi del 2012.
