
Categoria alla quale l'articolo 63 della legge n. 342/2000 riserva l'esenzione dal pagamento della tassa, purché l'individuazione giunga dall'Automobilclub storico italiano (Asi) o dalla Fmi. Il dubbio nasceva però dal fatto che l'articolo 60, comma 4 del Codice della strada (dlgs n. 285/1992) qualifica come «storici» i veicoli iscritti in uno dei registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico Fmi.
Secondo il contribuente, tuttavia, non è necessario che il veicolo appartenga a questi registri, ma è sufficiente il riconoscimento dello status da parte di Asi o Fmi. Viceversa, si verificherebbe una disparità di trattamento per situazioni uguali (veicoli ultraventennali iscritti e non).
Interpellato dalle Entrate, lo scorso 19 settembre 2011 il ministro dei trasporti ha precisato che il requisito dell'iscrizione nei registri storici prescritto dal dlgs n. 285/1992 rileva solo ai fini della disciplina sulla circolazione stradale. La norma è quindi priva di effetti tributari. Un'interpretazione in linea con quella già fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 455/2005.
Pertanto, conclude l'Agenzia, possono beneficiare dell'esenzione dal bollo i veicoli ultraventennali riconosciuti di interesse storico-collezionistico dall'Asi o dalla Fmi, a prescindere dall'appartenenza dei proprietari alle associazioni. In caso di utilizzo su strada, tuttavia, il contribuente sarà tenuto al versamento della tassa forfettaria annua di circolazione, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 della legge n. 342/2000.
Valerio Stroppa