La vertenza prendeva le mosse dall'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento, emessi nei confronti di una società milanese, con i quali il fisco chiedeva la restituzione di imposte già rimborsate sulla scorta della sola presentazione dei modelli Vr, con omissione della annuale dichiarazione Iva, e irrogava contestualmente le relative sanzioni. La tesi difensiva della ricorrente era incentrata sul fatto che la presentazione dei modelli di rimborso fosse un comportamento assimilabile alla presentazione della dichiarazione annuale, in forza della previsione dettata dall' articolo 38 bis del testo Iva (dpr 633/1972), nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (anni 1999 e 2000), secondo cui il modello «vale(va) come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati». Inoltre, avendo aderito al condono 2002 (articolo 9, legge 289/02), l'accertamento su tali somme già erogate doveva ritenersi precluso.
Tanto la Ctp di Milano, quanto i colleghi della regionale, bocciavano la domanda giudiziale di annullamento degli accertamenti avanzata dalla società, sulla scorta del fatto che l'omissione della dichiarazione aveva precluso sia l'adesione al condono (peraltro poi dichiarato dalla Corte di giustizia incompatibile con le norme comunitarie, relativamente all'Iva), sia la definitività delle somme chieste (e ottenute) a rimborso. La presentazione del modello Vr, osservava la Ctr Lombardia, «non poteva tener luogo della ormai prescritta dichiarazione annuale».
Di diverso tenore la decisione di Piazza Cavour, che ha accolto il ricorso della contribuente, per la parte riguardante il rimborso erogato, e confermato la validità dell'accertamento, per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni relative all'omessa dichiarazione annuale. La mancata presentazione della dichiarazione Iva, infatti, non preclude la definizione sostanziale del rapporto tributario.
