Ad essere contestato è il dl 269/2003, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione al 20% dell'Ires (su un imponibile massimo di 30 milioni di euro) in favore delle società che si sarebbero quotate tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004. L'agevolazione si applicava per l'anno dell'offerta pubblica iniziale (ipo) e per i due periodi d'imposta successivi.
Il regime di aiuti è entrato in vigore senza essere preventivamente notificato alla Commissione europea. Bruxelles, dopo aver inviato alle autorità italiane vari solleciti, ha così avviato un procedimento contro l'Italia.
E, il 16 marzo 2005, ha deciso che gli aiuti previsti dal dl n. 269/2003 erano incompatibili con il mercato comune, in quanto offrivano «evidenti vantaggi selettivi», derogando al normale funzionamento del sistema tributario e favorendo solo alcune imprese.
Pertanto, la Commissione ha intimato a Roma di sopprimere le norme controverse e di recuperare presso i beneficiari gli aiuti già (a quel punto indebitamente) fruiti.
L'Italia ha così deciso di ricorrere contro la decisione di Bruxelles, ma il Tribunale di primo grado ha respinto interamente le sue ragioni. Da qui l'impugnazione, per motivi di legittimità, davanti alla Corte di giustizia. Che però, con la sentenza depositata ieri, ha confermato la decisione appellata.
I giudici del Lussemburgo ritengono infatti corretta l'interpretazione del Tribunale laddove ha stabilito che «la limitazione nel tempo delle agevolazioni comportasse la loro selettività, dal momento che di fatto determinava l'esclusione di numerosi beneficiari potenziali».
Inoltre, l'agevolazione andava a vantaggio «soprattutto di imprese italiane, dato che, nel loro caso, la minore imposizione si applica agli utili realizzati su scala mondiale e non solo a quelli realizzati in Italia».
Secondo la Corte, le norme contestate costituivano un aiuto di Stato e la Commissione ha agito correttamente nel considerarle illegittime, ordinando il recupero dei benefici fiscali già utilizzati.
Pertanto l'impugnazione viene respinta e l'Italia condannata anche alle spese processuali.
