Le motivazioni della sentenza richiamano, innanzitutto, i principi comunitari che assegnano al cittadino il diritto di essere risarcito dei danni subiti per effetto di violazioni del diritto comunitario commesse dagli stati e in particolare anche quando la violazione sia commessa dal potere giudiziario. Tale diritto, per essere effettivo, implica che la responsabilità dello stato si verifichi anche per violazione del diritto dell'Unione risultante dall'interpretazione di norme di diritto da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado. La legge italiana di riferimento è la legge 117/1988, la quale all'articolo 2 afferma che «nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove» e inoltre che a fondamento di una richiesta di danni ci deve essere «un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni». La Commissione europea (avversaria dell'Italia) ha sostenuto l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario della legge italiana sul risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. Lo stato italiano si è difeso sostenendo che la legge nazionale non esclude la responsabilità per erronea interpretazione del diritto, ma che la responsabilità in questo caso scatta in caso di dolo o colpa grave (in sostanza, nell'articolo 2 della legge del 1988, il principio generale è la responsabilità per dolo o colpa grave, anche in ipotesi in cui ricorra un difetto di interpretazione del diritto comunitario).
La Corte di giustizia ha dato torto all'Italia. Secondo la sentenza in esame, infatti, la legge italiana esclude in via generale la responsabilità dello stato nei settori dell'interpretazione del diritto e della valutazione di fatti e di prove. Tuttavia la giurisprudenza europea è orientata ad accogliere il principio opposto e cioè che, se c'è violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, anche, quando tale violazione risulta dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove, allora c'è anche risarcimento del danno. Insomma lo stato italiano non ha convinto la Corte sostenendo che non di esclusione di responsabilità si tratta, ma solo di limitazione della stessa. Ma anche sul versante della limitazione di responsabilità la sentenza non è tenera con lo stato italiano.
Il risarcimento dei danni a carico dello stato per violazione del diritto dell'Unione scatta al ricorrere di tre condizioni: la norma giuridica violata è preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione dev'essere sufficientemente caratterizzata e sussistenza di nesso causale tra violazione dell'obbligo a carico dello stato e il danno. Questa condizioni valgono anche per gli organi giurisdizionali e il requisito della «violazione sufficientemente caratterizzata della norma di diritto» scatta quando il giudice nazionale ha violato il diritto vigente in maniera manifesta. Il diritto nazionale può spiegare quando ricorra una violazione manifesta, ma non può porre limiti tali da azzerare la responsabilità stessa. Secondo la Corte di giustizia la condizione della «colpa grave», prevista dalla legge italiana, è un limite troppo rigoroso ed elusivo dei principi comunitari sulla responsabilità (anche quella civile dei magistrati).
