Lavoro nero e responsabilità. Il parere risponde al quesito che chiede di sapere se il lavoratore è responsabile di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro, ipotizzando che la remunerazione si riferisca ad attività di lavoro dipendente. In questi casi, spiega il parere, è obbligatorio, per il soggetto che effettua il pagamento e che si è avvalso della prestazione lavorativa, l'effettuazione e il versamento della ritenuta Irpef a titolo d'acconto. Sembrerebbe, così, che il lavoratore resti del tutto estraneo alla tassazione della propria retribuzione, essendo un compito che la normativa affida al datore di lavoro, ossia di assoggettare a ritenuta fiscale il relativo importo.
La giurisprudenza. Tuttavia, aggiunge il parere, in più occasioni la Cassazione ha stabilito che anche il lavoratore è correo, dovendo provvedere ad assoggettare a tassazione la retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore, ovvero in caso di pagamenti in nero. L'ultima in ordine di tempo è la sentenza n. 9897/2011 che fornisce importanti elementi di riferimento. In particolare, la Suprema corte, appurato che la lavoratrice aveva percepito somme in nero ha stabilito che è del tutto irrilevante: a) se tra datore e lavoratore vi fosse un accordo per non assoggettare a tassazione le somme percepite; b) che il lavoro prestato fosse l'unico lavoro svolto dall'interessata nel corso dell'anno; c) che l'interessata in buona fede ritenesse che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi. Peraltro, la Corte di cassazione nega che la lavoratrice possa essere ritenuta esonerata dall'obbligo fiscale, poiché c'è una norma primaria che impone al (solo) datore l'obbligo di effettuare le ritenute fiscale e di versarle. Infatti, aderendo alla tesi della sentenza n. 8504/2009, la Corte ritiene che «in caso di mancato pagamento della ritenuta d'acconto da parte del lavoratore, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente». Secondo la Cassazione, dunque, l'intervento del sostituto (datore di lavoro) lascia inalterata la posizione del sostituito (lavoratore), il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta.
