
Società aderenti al consolidato
Nel caso in cui l'ufficio abbia notificato l'accertamento di «primo livello» alla società consolidata, in relazione al maggior imponibile Ires, e l'accertamento di «secondo livello» alla società consolidante per il recupero dell'imposta corrispondente, solo la controllante potrà definire la lite, perché il valore della controversia sul provvedimento notificato alla controllata è zero. Naturalmente la definizione operata dalla controllante chiude anche la controversia promossa dalla controllata.
Dichiarazione congiunta
Qualora sia stata notificata al coniuge una cartella di pagamento in conseguenza di un avviso di accertamento su dichiarazione congiunta notificato solo all'altro coniuge, la controversia sulla cartella potrà essere definita ove nell'impugnativa sia stato fatto valere che essa rappresenta, per il destinatario, il primo atto di imposizione.
Iscrizione ipotecaria
Anche la controversia sull'iscrizione ipotecaria che non sia stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo definibile potrà formare oggetto di definizione agevolata, ovviamente purché ricorrano tutti gli altri presupposti di legge.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha contestato la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e richiesto contestualmente il pagamento della differenza tra le imposte corrisposte in misura ridotta e quelle ordinarie ha natura impositiva, in quanto manifesta al contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della registrazione dell'atto. Pertanto la controversia su questo provvedimento è suscettibile di definizione. A tale proposito, è da ritenere che la stessa conclusione dovrebbe valere in relazione all'avviso di liquidazione delle imposte dovute in misura ordinaria per effetto del diniego dell'agevolazione «prima casa».
Società di persone
Con la circolare n. 48/2011 è stato chiarito che l'avviso di accertamento notificato alla società di persone, sebbene rechi l'indicazione dell'ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (oltre all'eventuale Irap e/o Iva dovute dalla società), non quantifica né le imposte personali né le sanzioni dovute dai partecipanti. Pertanto, l'eventuale definizione della controversia relativa all'accertamento notificato alla società per le imposte proprie non ha effetto nei confronti dei soci, in ordine ai redditi di partecipazione loro spettanti. Dall'autonomia delle posizioni dei soci discende che ciascuno di essi può definire autonomamente la propria controversia, se pendente alla data del 1° maggio 2011, per cui la definizione non è consentita al socio che abbia instaurato la lite dopo tale data.
Scomputo delle somme pagate in pendenza di giudizio
Ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, dall'importo dovuto per la definizione agevolata possono essere scomputate le somme pagate in precedenza in base alle disposizioni sulla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. In proposito, è stato chiesto di precisare se sia possibile scomputare l'importo della cartella che sia stata pagata tramite compensazione di un credito. L'Agenzia osserva, al riguardo, che l'art. 31 del dl 78/2010 ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte stesse. Con la circolare n. 13/2011 è stato poi osservato che tale forma di compensazione non è preclusa con riguardo alle cartelle il cui termine di pagamento non sia scaduto. Di conseguenza, qualora sia stato regolarmente effettuato mediante compensazione il pagamento di una cartella relativa a un atto impositivo definibile, tale pagamento potrà essere scomputato dalle somme dovute per la definizione della lite. L'Agenzia ricorda comunque che, come espressamente stabilito nel provvedimento del 13 settembre 2011, non si può effettuare mediante compensazione il pagamento delle somme dovute per la definizione della lite, che peraltro devono essere pagate con il modello F24 speciale (con dati identificativi), che non contempla la compensazione.