
La vicenda riguarda la normativa tedesca. Prende vita dal ricorso di un lavoratore dipendente che, assentatosi dal lavoro per lungo tempo a causa di malattia prima di divenire definitivamente inabile, aveva visto negarsi il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute nei tre anni di assenza. Egli, in sostanza, rivendicava il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie sostenendo di essere stato privato della possibilità di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite a causa del lungo congedo di malattia. L'azienda presso cui lavorava invece, gli aveva negato questo diritto dichiarando estinto il diritto alle ferire annuali a causa della malattia e, soprattutto, a motivo della scadenza del periodo di comporto di quindi mesi previsto dal contratto collettivo.
La Corte Ue, adita dal giudice tedesco in ordine alla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro, spiega che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dal medesimo diritto dell'Ue. Tuttavia, la Corte di giustizia ha ritenuto legittima una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto, a condizione che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il suo diritto alle ferie. Ciò al fine di tutelare, d'altra parte, il datore di lavoro dal rischio di cumulo troppo rilevante di periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che queste assenze potrebbero comportare per l'organizzazione del lavoro. In conclusione, dunque, la sentenza stabilisce che, nell'ipotesi di un lavoratore inabile per più periodo di riferimento consecutivi, non è contraria al diritto Ue una norma o prassi nazionale (i contratti collettivi) che, prevedendo un periodo di riporto allo scadere del quale si estingue, limitano il cumulo dei diritti alle ferire annuali retribuite.