L'agevolazione si applica alle imprese artigiane in presenza dei seguenti requisiti: regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza e assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta. In merito al secondo requisito, l'Inail ha precisato che il biennio di riferimento è quello che precede ogni singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione (Inail circolare n. 16/2011). Lo sconto si applica ai premi evasi e ai premi calcolati d'ufficio dall'Inail; in particolare, si applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).
Nella nota di ieri, l'Inail spiega che la riduzione è stata applicata d'ufficio e che è stata realizzata in Punto Cliente una specifica funzionalità che permette di verificare l'applicazione della riduzione e il relativo importo. Pertanto, gli utenti abilitati al servizio di «Consultazione», accedendo alla sezione «Contabile ditta» possono visualizzare un nuovo riquadro denominato «Riduzione artigiani ex lege 296/2006». Nel riquadro sono presenti due link, uno per l'anno 2008 e uno per l'anno 2009. Tre i possibili messaggi; a) «è stata applicata per l'anno 2008 la riduzione artigiani ex lege 296/2006 nella misura del 2%, in quanto non risultano registrati infortuni nel biennio 2006/2007. L'importo calcolato è pari a euro (....)»; b) «è stata applicata per l'anno 2009 la riduzione artigiani ex lege 296/2006 nella misura dell'1,88%, in quanto non risultano registrati infortuni nel biennio 2007/2008. L'importo calcolato è pari a euro (...)»; c) «la riduzione artigiani ex lege 296/2006 non è stata applicata, in quanto la ditta non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge». Infine, l'Inail fa presente che, nel caso in cui le richieste di premio relative agli anni 2009 e 2010 risultino a debito, la procedura di calcolo della riduzione procede all'automatica compensazione del credito.
