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Per le fiduciarie non serve la Scia

del 23/11/2011
di: di Ornella Donat
Per le fiduciarie non serve la Scia
Per l'esercizio delle attività fiduciarie non è sufficiente presentare una Scia, ma è necessario richiedere formalmente un'autorizzazione. È quanto afferma il ministero dello sviluppo economico nella risoluzione 154280 dell'11 agosto 2011 a firma del direttore generale Gianfrancesco Vecchio. Il parere riguarda, in particolare, l'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 241/1990, all'esercizio dell'attività fiduciaria prevista dalla legge 1966/1939, n. 1966 e successive modificazioni ed all'esercizio dei magazzini generali disciplinati dal rd 2290/1926, (conv. legge 1158/1927). Secondo il Mise, le esclusioni sono dettate dalla stessa norma e nello specifico dal comma 5 dell'art.19, il quale afferma che la Scia «non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario». Secondo il Mise, la locuzione «attività economiche a prevalente carattere finanziario», utilizzata nella disposizione, va intesa in senso lato, come peraltro confermato dal richiamo espresso alle attività bancarie e creditizie come ricomprese in un insieme più vasto. Le società fiduciarie, infatti, sono annoverate fra gli intermediari finanziari dall'art. 11, c. 2, del dlgs 231/2007. Analoghe considerazioni circa l'inapplicabilità dell'istituto della Scia, precisa il Mise, valgono per i magazzini generali «non solo quando gli stessi siano autorizzati a svolgere anche attività di deposito fiscale (per le quali, peraltro, trovano applicazione anche norme comunitarie) e nella autorizzazione sia coinvolta direttamente anche l'amministrazione delle finanze in senso stretto, ma più in generale per il prevalente carattere finanziario dell'attività che i magazzini generali sono autorizzati a svolgere per il rilascio ai depositanti, che ne facciano esplicita richiesta, di speciali titoli di commercio denominati «fede di deposito» relativa alla titolarità della merce e «nota di pegno» relativa a un diritto di garanzia sulle merci depositate.
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