
Tra le novità del regolamento, che avrà effetto dal 1° gennaio 2012, l'obbligo di trasmettere tutti gli atti (domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari, nonché i relativi titoli, formulari e documenti) per via elettronica, tramite la rete comune di comunicazione (Ccn), salvo impossibilità per ragioni tecniche. Il regolamento mira ad allineare le procedure alle modifiche che la citata direttiva ha apportato, per quanto concerne le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure, alla precedente direttiva 2008/55/Ce. In questo contesto è stata ravvisata l'opportunità, per garantire la certezza del diritto, di precisare che la validità dei documenti non è pregiudicata dal fatto che sono trasmessi per via elettronica, che rappresenta ora il canale prioritario di comunicazione. Allo stesso scopo, viene sancito esplicitamente che le notifiche eseguite dallo stato membro adito su richiesta dello stato membro richiedente hanno effetto giuridico, e che la notifica o la comunicazione del titolo uniforme, secondo gli schemi allegati al regolamento, che consente l'esecuzione negli stati membri aditi non hanno alcun effetto sulle conseguenze della notifica del titolo iniziale in base al quale è azionato il credito; inoltre, il titolo modificato che permette l'esecuzione nello stato membro adito non ha alcun effetto sul credito iniziale o sul titolo iniziale che consente l'esecuzione. È espressamente chiarito, ancora, che i documenti trasmessi in forma elettronica, nell'impossibilità di utilizzare la rete Ccn, o le versioni cartacee degli stessi hanno gli stessi effetti giuridici dei documenti inviati per posta.
Sandro Zuliani