L'intermediario concludeva i contratti di vendita per conto del fornitore cinese e ne incassava il corrispettivo, mentre alla spedizione delle merci agli acquirenti provvedeva direttamente il fornitore cinese a mezzo del servizio postale, senza adempiere gli obblighi doganali.
L'ufficio fiscale aveva fondato la pretesa facendo valere la responsabilità dell'intermediario in base all'art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale comunitario. Il giudice d'appello, dubitando della soluzione, decideva di sospendere la causa per chiedere alla corte di giustizia se un'obbligazione doganale, derivante dalla partecipazione all'irregolare introduzione della merce ai sensi della citata disposizione, possa configurarsi a carico del soggetto che, senza prender parte direttamente all'introduzione stessa, abbia assolto la funzione di intermediario nella conclusione dei contratti di compravendita, prevedendo l'eventualità che il venditore potesse evadere i dazi all'importazione e se, a tal fine, sia sufficiente che l'intermediario ritenga tale circostanza possibile ovvero se divenga debitore solo nel caso che preveda il suo verificarsi.
Nella sentenza, dopo avere richiamato il quadro normativo, la Corte osserva che l'intermediario non può essere debitore dell'obbligazione doganale nei limiti in cui la sua attività consisteva soltanto nell'intervenire nella conclusione dei contratti di compravendita delle merci, nell'incassare il corrispettivo e nel comunicare al fornitore i nomi e l'indirizzo degli acquirenti. Le disposizioni considerano debitore in dogana la persona che ha introdotto materialmente le merci senza dichiararle e le persone che hanno acquistato o detenuto tali merci successivamente alla loro introduzione. Tuttavia, la qualifica di debitore si estende alle persone che hanno partecipato alle operazioni d'introduzione irregolare delle merci «sapendo o dovendo secondo ragione sapere che tale introduzione era irregolare».
