
Il commesso di negozio, spiega il ministero, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo. Anche l'addetto alle vendite è un lavoratore dipendente assegnato espressamente alle mansioni della vendita, che si esplica in sostanza nell'assistenza ai clienti per aiutarli e stimolarli all'acquisto, anche mediante consulenza sui prodotti e provvedendo, in alcuni casi, anche alla sistemazione degli scaffali e verifica delle giacenze. La figura dell'addetto alle vendite è anche quella che opera nell'ambito di uno show room in cui si coordina con il relativo responsabile che predefinisce le date degli appuntamenti con i potenziali clienti al fine di presentare i prodotti. Alla luce di tali premesse, il ministero ritiene che «non possa negarsi una equiparabilità della figura di addetto alle vendite a quella più generica di commesso di negozio, pur nell'ambito della varietà dei contesti in cui la prima potrebbe operare e delle mansioni assegnate a completamento della vendita». Pertanto, conclude affermando che la tipologia di contratto di lavoro intermittente è configurabile anche nei confronti dell'addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio genus di commesso di negozio (ex rd n. 2657/1923). Infine, il ministero ricorda che, con riferimento alla predetta figura, il confronto al requisito dimensionale (indicato dallo stesso rd n. 2657/1923, ossia dei Comuni di 50 mila abitanti) non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente.