
Con il documento in commento, il Territorio ha indicato le regole di individuazione del numero di unità immobiliari urbane da iscrivere in catasto e le modalità di registrazione nelle banche dati catastali; detta registrazione è stata eseguita con procedure automatizzate, utilizzando lo specifico software, con l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento a cura dei legittimi proprietari e/o professionisti delegati.
La circolare evidenzia che, al fine di rendere riconoscibile l'immobile dotato di rendita presunta, lo stesso viene iscritto con l'inserimento, nella relativa banca dati, di taluni simboli nella cartografia, nel campo annotazione, nel data base censuario (Ceu) e nel data base planimetrico.
Sulla nullità degli atti per mancanza dell'identificazione catastale e dell'attestazione di conformità delle planimetrie depositate in catasto con lo stato di fatto dell'immobile il documento di prassi avverte che nell'ipotesi di trasferimento il proprietario deve aver concluso l'intero iter di regolarizzazione, stante l'impossibilità di rendere, nella fase intermedia, «( ) la dichiarazione di conformità oggettiva prevista, a pena di nullità dell'atto, dalla prima parte del comma 1-bis, dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 ( )». Per le dichiarazioni di successione, qualora nel coacervo dei beni ereditari siano collocati immobili mai dichiarati, iscritti in catasto ma dotati di rendita presunta, il Territorio invita i titolari di diritti reali a definire completamente la regolarizzazione catastale, in data anteriore alla presentazione della dichiarazione di successione. Con riferimento alle procedure di notifica, la circolare ricorda che la stessa avviene mediante affissione all'albo pretorio in ogni comune ove gli immobili risultano ubicati e della detta affissione viene data notizia con comunicato collocato sul sito web del Territorio e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Infine, il documento ricorda l'applicazione delle sanzioni prescritte dal provvedimento direttoriale del 19/4/2011.