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Case fantasma, vendite bloccate

del 19/11/2011
di: di Fabrizio G. Poggiani
Case fantasma, vendite bloccate
Stop alle compravendite per gli immobili fantasma. Per i fabbricati cosiddetti «fantasma», intercettati dal Territorio, è esclusa, infatti, la possibilità di rilascio della dichiarazione di conformità «oggettiva» in atto prima della definitiva regolarizzazione catastale. La conseguenza è il blocco di qualsiasi tipo di trasferimento (successione, donazione o compravendita). Il chiarimento arriva dalla circolare 18/11/2011 n. 7/T dell'Agenzia del territorio, sull'attribuzione della rendita presunta e le modalità di gestione della regolarizzazione catastale. Il legislatore ha disposto l'obbligo di procedere all'aggiornamento (iscrizione) in catasto dei fabbricati non censiti, intercettati mediante le foto aree digitali (ortofoto) sulle varie particelle, a cura dei titolari dei diritti reali, entro il 31/12/2010; termine poi spostato al 30/4/2011. Decorso il termine di regolarizzazione spontanea è il Territorio che si è surrogato al proprietario procedendo d'ufficio nella regolarizzazione con attribuzione all'immobile di una rendita «presunta» da iscrivere in catasto.

Con il documento in commento, il Territorio ha indicato le regole di individuazione del numero di unità immobiliari urbane da iscrivere in catasto e le modalità di registrazione nelle banche dati catastali; detta registrazione è stata eseguita con procedure automatizzate, utilizzando lo specifico software, con l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento a cura dei legittimi proprietari e/o professionisti delegati.

La circolare evidenzia che, al fine di rendere riconoscibile l'immobile dotato di rendita presunta, lo stesso viene iscritto con l'inserimento, nella relativa banca dati, di taluni simboli nella cartografia, nel campo annotazione, nel data base censuario (Ceu) e nel data base planimetrico.

Sulla nullità degli atti per mancanza dell'identificazione catastale e dell'attestazione di conformità delle planimetrie depositate in catasto con lo stato di fatto dell'immobile il documento di prassi avverte che nell'ipotesi di trasferimento il proprietario deve aver concluso l'intero iter di regolarizzazione, stante l'impossibilità di rendere, nella fase intermedia, «(…) la dichiarazione di conformità oggettiva prevista, a pena di nullità dell'atto, dalla prima parte del comma 1-bis, dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (…)». Per le dichiarazioni di successione, qualora nel coacervo dei beni ereditari siano collocati immobili mai dichiarati, iscritti in catasto ma dotati di rendita presunta, il Territorio invita i titolari di diritti reali a definire completamente la regolarizzazione catastale, in data anteriore alla presentazione della dichiarazione di successione. Con riferimento alle procedure di notifica, la circolare ricorda che la stessa avviene mediante affissione all'albo pretorio in ogni comune ove gli immobili risultano ubicati e della detta affissione viene data notizia con comunicato collocato sul sito web del Territorio e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Infine, il documento ricorda l'applicazione delle sanzioni prescritte dal provvedimento direttoriale del 19/4/2011.

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