È utile ricordare che precedentemente l'articolo 49, del dlgs n. 231/2007, recante «limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore», nella versione previgente alle modifiche apportate dalla manovra bis 2011, disponeva fra l'altro:
a) il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5 mila euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa;
b) il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5 mila euro.
Tale limite di 5 mila euro era stato elevato a 12.500 euro dall'articolo 32 del decreto legge n. 112 del 2009 e successivamente riportato a 5 mila euro dall'articolo 20 del dl 78 del 2010.
La novità sostanziale è che ora la norma riduce ulteriormente il limite: in pratica non è più possibile effettuare pagamenti in contanti di importi pari o superiori a 2.500 euro, l'importo massimo consentito per il pagamento in contanti è di 2.499. Nella pratica commerciale occorrerà, pertanto, fare attenzione ai pagamenti a fornitori, ai pagamenti tra società appartenenti allo stesso gruppo, ai rapporti tra socio e società (prestiti, finanziamenti, prelievi) che avvengono in contanti; tali pagamenti dovranno essere eseguiti entro l'importo massimo consentito di 2.499.
Si evidenzia che non sono consentiti i pagamenti inferiori alla soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.
L'ulteriore riduzione della soglia agevolerà il compito dell'amministrazione finanziaria sia nell'ipotesi di controllo fiscale in via amministrativa, sia nell'ipotesi di utilizzo ai fini fiscali dei dati, informazioni ed elementi acquisiti dalla Polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini di carattere penale.
Anche il saldo dei libretti di deposito al portatore non può superare i 2.499 euro; conseguentemente per i libretti di deposito di importo pari o superiore a 2.500 euro, entro il 30 settembre scorso, occorreva operare la scelta di: estinguere i libretti; ridurre il saldo dei libretti a 2.499 euro, prelevando la somma in eccedenza; estinguerli e trasformarli in libretti al portatore nominativi.
Nessuna innovazione è stata apportata, invece, per quanto concerne l'emissione degli assegni bancari e postali da parte delle banche e di Poste italiane spa, i quali devono essere sempre muniti della clausola di «non trasferibilità» con l'evidente intento di ridurre la circolazione degli assegni liberi per limitarli, comunque, a pagamenti inferiori a 2.500 euro.
Resta fermo il diritto del cliente di richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera tenuto conto, però, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono chiedere ai soggetti emittenti (banche e Poste) i dati identificativi e il codice fiscale dei richiedenti ovvero dei soggetti che li hanno presentati all'incasso.
In ogni caso, gli assegni recanti la clausola di non trasferibilità non hanno limite di importo.
