
Il Collegio di legittimità, dopo aver delimitato le caratteristiche del contratto di sponsorizzazione (in tale figura negoziale atipica è stato ricondotto dalla giurisprudenza il fenomeno attraverso il quale il prodotto o la denominazione di un'impresa vengono accostati, dietro corrispettivo, a beni o persone particolarmente noti o ammirati ovvero a enti e manifestazioni seguiti da un vasto pubblico), ha escluso che potesse rientrarvi, dando così diritto alla deduzione, «la mera prestazione pubblicitaria richiesta dalla contribuente in favore di un terzo soggetto». Questa procedura, infatti, non è un elemento sufficiente a qualificare il contratto come stipulato per conto altrui con conseguente non inerenza ed indeducibilità della spesa».
Ciò è confermato dal fatto che la norma fiscale che consente la deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio in cui sono state sostenute od in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi non prescinde dalla prova del requisito della inerenza che, pertanto, grava sul contribuente anche in relazione alla congruità della spesa sostenuta rispetto «ai ricavi o all'oggetto della impresa.